Spese Straordinarie per i figli: Guida per Genitori Separati

In tema di separazione e divorzio uno dei temi più dibattuti nelle aule di Tribunale è la determinazione e ripartizione delle spese straordinarie per i figli.

Generalmente, l’obbligo del mantenimento dei figli nelle coppie separate (o divorziate) prevede oltre al consueto assegno mensile, anche la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nella vita dei figli.

La misura di tale ripartizione può essere concordata tra le parti ovvero essere determinata nella consueta misura del 50% a carico di ciascun genitore.

quali sono le spese straordinarie per i figli?

Il problema che spesso sorge, soprattutto quado le condizioni di separazione o divorzio non sono state stabilite in maniera chiara e precisa, è quello di determinare quali siano le spese rientranti nella categoria delle spese straordinarie.

Purtroppo non esiste una normativa di riferimento in questo senso, posto che il legislatore ha ritenuto evidentemente opportuno lasciare che siano le parti o il giudice a stabilire caso per caso la categoria in cui far rientrare la spesa (ordinaria o straordinaria).

Quindi è l’interpretazione giurisprudenziale che fornisce indirizzi specifici sul tema avendo, in via generale, ormai dato per pacifico che sono straordinarie le spese che non rientrano nella corresponsione mensile imposta dal giudice, in quanto scaturenti da “necessità occasionali” o imprevedibili, frutto in ogni caso di reali e talvolta imprevedibili esigenze della prole.

Proprio queste imprevedibili esigenze della prole hanno causato e causano non pochi problemi interpretativi.

Accade di frequente che un genitore sostenga delle spese straordinarie per i figli di cui richiede il rimborso all’altro e quest’ultimo neghi il pagamento ritenendo che la spesa affrontata debba considerarsi compresa nell’assegno versato a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole.

Da qui sorgono liti ed incomprensioni che poi sfociano in cause giudiziarie.

È importante, quindi, capire – almeno in linea di principio – in quale categoria collocare le varie spese; per fare ciò, come detto, è necessario verificare come sino ad oggi i giudici le hanno qualificate.

la casistica ci aiuta a distinguere i due tipi di spesa: ecco alcuni esempi

La casistica giurisprudenziale in proposito è molto varia e ricca, anche se non sempre costante e concorde. Tra gli esborsi più frequenti vi sono quelli destinati a far fronte ad esigenze scolastiche e di salute.

Per quanto riguarda quelle scolastiche i giudici sono pressoché concordi nel ricondurre tra le ‘‘spese ordinarie’’ quelle effettuate per l’acquisto di di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza

Vengono, invece, considerate come straordinarie le spese riguardanti i viaggi studio all’estero e le ripetizioni scolastiche o gli sport praticati dai figli.

Sul profilo medico-sanitario, invece, le spese sostenute vengono ricomprese nelle spese ordinarie o straordinarie a seconda della loro natura. Ad esempio sono ordinarie le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Lo stesso dicasi anche per quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria” essendo destinata a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione.

Sono spese mediche straordinarie quelle relative a trattamenti psicoterapeutici, di fisioterapia in seguito ad un incidente, un intervento chirurgico improvviso, l’acquisto degli occhiali da vista o l’apparecchio ortodontico.

Come è logico e giusto aspettarsi, però, nella vita del minore vi sono anche quelli che vengono definiti momenti ludici che devono essere garantiti dai genitori, nel limite delle loro possibilità economiche. Rientrano tra tali svaghi e sono considerati per giurisprudenza costante come spese straordinarie, l’acquisto del computer, del motorino, la patente di guida e il pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada.

e infine, un consiglio…

In definitiva, la materia è molto ampia e ogni caso è a sé stante; per questo motivo il mio consiglio è quello di concentrarsi in sede di separazione o divorzio non solo sull’aspetto inerente il contributo al mantenimento cd ordinario dei figli ovvero agli orari di visita (questioni sicuramente importanti e fondamentali) ma di prestare attenzione anche a come ripartire le spese straordinarie, magari indicandole se ve ne sono di specifiche e di stabilire anche come i genitori debbano concordare previamente ogni esborso che potrebbe rientrare tra le cd spese straordinarie (succede sovente che sia contestata anche la mancanza di previo accordo su una spesa).

Va detto, infine, come il CNF (Consiglio Nazionale Forense) abbia redatto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, che sono molto utili per distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.  

Se hai già avuto esperienze in materia o ti trovi in situazioni inerenti tali aspetti e vuoi condividere la tua opinione, o richiedere informazioni, scrivi nei commenti 

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~ di avvocato Francesca Zanoni su 24 febbraio 2025.

2 Risposte to “Spese Straordinarie per i figli: Guida per Genitori Separati”

  1. Salve,ho inviato alla mia ex moglie una lettera raccomandata a/r con tenente le spese straordinarie che sono state fatte per nostro figlio.La signora risulta irreperibile al suo ultimo indirizzo di residenza noto e mi è tornata indietro la missiva.Cosa posso fare?E’ così facile nascondersi per evitare di pagare le spese?

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    • le spese straordinarie vanno sempre concordate salvo che la separazione o il divorzio non prevedano diversamente (ad esempio spesso accade che venga fissata una soglia per singola spesa sotto la quale non è necessario il previo accordo delle parti).
      superato tale ostacolo, il coniuge deve rimborsare la spesa affrontata nella misura a lui spettante (indicato in separazione o divorzio). Se ciò non avviene spontaneamente si potrà procedere coattivamente e quindi con una messa in esecuzione del provvedimento giudiziale che ha stabilito l’obbligo del rimborso.
      Il suo problema, peraltro, riguarda la messa in mora che a quanto pare non riesce a notificare.
      L’indicazione del postino “irreperibile” non sempre equivale all’irreperibilità indicata dalla legge. Se presso l’anagrafe l’indirizzo di residenza della signora è quello a cui lei ha inviato la lettera direi che il tentativo è stato effettuato in maniera corretta e potrà procedere con il recupero coattivo del credito. Diversamente sarà necessario procedere ad una verifica anagrafica per scoprire dove ha spostato la propria residenza.
      Se effettivamente la signora è irreperibile sarà comunque possibile notificare l’atto giudiziario secondo le forme previste per il soggetto irreperibile che comporta il perfezionarsi della notifica.
      Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti può contattarmi presso il mio studio ed eventualmente fissare un appuntamento.
      diversamente potrà avere una consulenza più precisa e dettagliata (previo invio della documentazione) tramite il link di consulenza legale on line che trova nel sito.
      Il mio studio è strutturato anche per assistenza legale a distanza.
      cordiali saluti.
      avv. Francesca Zanoni

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