Rapporti di vicinato: incertezza dei confini e azione a tutela della proprietà
Il diritto di proprietà, come ogni altro diritto, fruisce di protezione giuridica. La particolarità del diritto, peraltro, ha indotto il Legislatore a prevedere all’interno del nostro ordinamento una serie di specifiche azioni dirette a difendere il diritto di proprietà.
Tra tali azioni è annoverata anche quella di regolamento dei confini.
Accade spesso, soprattutto nelle aree agricole, che il confine che separa due distinti appezzamenti risulti incerto, determinando spesso infinite liti tra i due proprietari che, a ragione o a torto, contestano l’uno la demarcazione sul confine fatta dall’altro.
Al fine di dissipare tali contese, il Codice Civile prevede la c.d. azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) che mira proprio alla determinazione esatta e giudiziale della linea di confine tra due fondi.
La situazione di incertezza può essere oggettiva o soggettiva a seconda che dipenda da una situazione di obbiettiva incertezza sulla collocazione del confine o dall’incertezza soggettiva del proprietario di uno dei fondi limitrofi sull’esattezza del confine.
Nel primo caso, posta la mancanza di qualsiasi limite tra i fondi, si avrà un c.d. uso promiscuo della fascia di confine, cosicché l’uno e l’altro dei confinanti utilizza in maniera indiscriminata tale appezzamento. Nel secondo caso, invece, la difformità tra confine apparente e legale sarà da attribuire alla condotta di uno dei proprietari che, eventualmente, dopo aver rimosso o modificato i segni di delimitazione esistenti, utilizza e possiede in modo esclusivo la striscia di terreno in contestazione.
Tale distinzione è importante anche per determinare i casi in cui l’uno o l’altro confinate può contestare le avverse richieste formulando a sua volta domanda al giudice affinché riconosca in suo favore l’acquisto per usucapione del pezzo di fondo in contestazione.
Solo nel secondo caso (incertezza soggettiva) sarà accoglibile tale richiesta, posto che nel primo caso (incertezza oggettiva) l’utilizzo del bene – pur se protratto per oltre vent’anni – non risulta esclusivo da parte di uno dei soggetti in lite; invero in tale ipotesi la striscia di terreno in oggetto viene utilizzata in maniera indistinta da entrambe le parti (c.d. uso promiscuo).
L’azione può essere esperita da ciascuno dei proprietari che abbia interesse a eliminare la situazione di incertezza. Oltre che ai proprietari, essa spetta altresì: al titolare di usufrutto, al titolare del diritto d’uso, al condomino, al superficiario ed all’enfiteuta.
Può inoltre sussistere la legittimazione ad agire ed a resistere all’azione intentata da altri anche del titolare di una servitù attiva di passaggio, nel caso in cui lo spostamento del confine ne abbia limitato l’esercizio della servitù.
L’onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti, laddove a ciascuna spetta il compito di provare l’estensione del proprio fondo (ogni mezzo di prova è ammesso).
Accade molto spesso che i titoli di proprietà prodotti dalle parti non contengano riferimenti chiari e idonei ad individuare il confine. In tali casi il giudice ricorrerà ad altri mezzi di prova, anche presuntivi, quali ad esempio un precedente regolamento amichevole che indichi la linea di confine o il consolidamento di una situazione di fatto. Altri elementi utili possono essere rilevati considerando la conformazione geometrica dei terreni, ovvero lo stato dei luoghi.
In mancanza di qualsivoglia altro elemento utile per la decisione, il giudice potrà attenersi a quanto riportato nelle mappe catastali.
Di particolare utilità sarà per il giudice l’espletamento di una ctu (ovvero Consulenza Tecnica d’Ufficio), con la quale può affidare ad un tecnico terzo rispetto alla lite (quindi imparziale), da lui nominato, l’incarico di individuare l’esatta linea di confine tra i fondi.
L’azione di regolamento dei confini è imprescrittibile, ciò significa che il relativo diritto ad azionarla non si estingue con il passare del tempo, a meno che non venga eccepita – nei termini di cui sopra – l’usucapione della fascia di terreno posta tra i due fondi.
Avv. Francesca Zanoni – Fiavé

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