NON SI PUO’ MODIFICARE ARBITRARIAMENTE LA SERVITU’ DI PASSO
Articolo scritto da avv. Francesca Zanoni e pubblicato sul Giornale delle Giudicarie – aprile 2012
La domanda del lettore: si tratta di un passo a piedi e con carri attraverso il ponte e l’aia del fondo servente, originariamente per accesso all’aia del fondo dominante.
Da cinque anni il fondo dominante non è più un’aia, ma è diventato un appartamento avente due ingressi: uno sulla pubblica strada e uno attraverso ponte ed aia del fondo servente.
Il passo a piedi ovviamente rimane, ma cosa ne è del passo con carri, dal momento che l’accesso al fondo dominante è ora una normale porta di 90 cm? E’ decaduto?
In che modo avrebbe potuto continuare ad essere anche un passo carrabile?
Al giorno d’oggi un’autovettura è assimilabile ad un carro?
Cari lettori, dalle richieste giunte in Redazione negli ultimi mesi pare che il tema delle servitù di passaggio sia particolarmente sentito. Spesso infatti nella realtà quotidiana, soprattutto nei paesi più piccolo ove vivono da anni le stesse famiglie, capita che si creino situazioni ambigue quanto al diritto dell’uno di passare sul fondo dell’altro, soprattutto quanto tali diritti si basino – a ragione o torto – su presunti accordi intercorsi negli anni con i nostri avi.
Ecco allora che capita, come per il lettore che ci scrive questo mese, che una servitù di passaggio creatasi anni addietro per uno scopo preciso, nel caso in esame per raggiungere un fondo adibito ad aia, e da utilizzare con mezzi particolari, quali i carri (oggi evidentemente non più attuali), risulti oggi completamente stravolta quanto alla sua reale funzione.
La legge, in questi casi, ci viene in soccorso stabilendo il divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù (art. 1067 c.c.); precisamente statuendo che “il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente” così come “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”.
Se così non fosse ci troveremmo nella paradossale ipotesi in cui una servitù di passaggio (anche con mezzi meccanici) concessa al vicino per raggiungere il proprio campo (arativo) possa diventare, a seguito di modifica della destinazione d’uso del fondo dominante (sul quale magari viene costruito un complesso residenziale o peggio ancora un centro commerciale), eccessivamente gravosa per il fondo servente. Dove prima passava un’auto alla settimana ora transitano decine di macchine e persone al giorno.
Nel caso che preoccupa il nostro lettore la fattispecie non è molto diversa, per lo meno da un punto di vista ideologico. Infatti, la modifica dell’aia in appartamento di civile abitazione ha modificato di fatto il tipo di fruizione che prima veniva fatta della servitù di passaggio.
Punto nodale è capire se tale modifica ha effettivamente determinato un pregiudizio per il fondo servente. Se così è potrà essere richiesta la soppressione della servitù stessa.
Sul punto va rilevato come le innovazioni del fondo dominante possono incidere in due modi sul contenuto della servitù: sia allorché incidono sulla natura ed estensione dell’utilità che ne deriva e sulle esigenze che la servitù è destinata a soddisfare, sia allorché, pur lasciando immutata l’essenza della servitù, incidano sulle modalità concrete di esercizio di essa in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente.
Nella prima ipotesi l’innovazione è assolutamente vietata in quanto essa altera il contenuto essenziale della servitù per cui non occorre altra indagine per stabilirne l’illiceità.
Nella seconda ipotesi (cui pare ricondursi il caso in esame) è necessario, perché si incorra nel divieto di cui all’articolo 1067 del Codice civile, che, in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e dalla loro incidenza sulle modalità di esercizio della servitù, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo, che va accertato caso per caso.
Altra questione che emerge dal quesito riguarda il tipo di transito cui la servitù era destinata, limitata al passaggio a piedi o con carri, oggi in parte non più attuale essendo stati i carri sostituiti da mezzi meccanici.
La questione è controversa, ma a mio avviso – posto che trattasi di mezzi di locomozione estremamente diversi, essendo diversa l’incidenza dell’uno e dell’altro veicolo (l’uno a motore e l’altro no), ritengo che il vincolo continui ad esistere, per lo meno in riferimento a categorie di mezzi sostanzialmente tra loro difformi. Pertanto, salvo che il vicino non utilizzi dei carri (o altri mezzi simili) per raggiungere la propria abitazione egli potrà utilizzare il passaggio solo a piedi, e quindi con minore utilità. Peraltro, stante il tenore letterale della norma di cui all’art. 1075 c.c., la servitù esercitata per trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Da ultimo devo precisare, riportandomi a quanto ho già detto nei precedenti articoli sul tema, che laddove tale passaggio fosse stato concesso per la sola ed unica ragione di far raggiungere la via pubblica al fondo dominante, posto il venir meno di tale interclusione (avendo l’abitazione un comodo accesso alla pubblica strada), il proprietario del fondo servente potrebbe richiedere ex art. 1055 c.c., anche sotto tale ulteriore profilo, la soppressione del diritto per esserne cessata la necessità.

[…] non si può modificare arbitrariamente una servitù di passo […]
"Mi piace""Mi piace"
Come Cancellare una Servitù di Passo | avvocato Francesca Zanoni said this on 21 febbraio 2025 a 10:44 am |