Il gratuito patrocinio
► Cos’è?
È il diritto che la legge (art. 24 Costituzione, artt. 76 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) riconosce al cittadino “non abbiente” ad essere difeso gratuitamente – le spese sono pagate dallo Stato italiano – in un processo civile, anche di volontaria giurisdizione (separazione, divorzio), amministrativo nonché in contenziosi contabili e tributari.
Non può essere chiesto per cause civili riguardanti cessioni di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto anche nel processo penale sia per la persona offesa dal reato (che intende ottenere il risarcimento dei danni) sia per l’indagato e/o imputato, anche se in quest’ultimo caso valgono regole in parte diverse da quelle qui illustrate.
L’art. 4 del d.l. 23.2.2009 n. 11 stabilisce che la vittima di violenza sessuale può essere ammessa al patrocinio anche se con un reddito superiore a quello previsto dalla legge per l’ammissione al patrocinio.
► Chi lo puó chiedere?
– il cittadino italiano e/o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
– il cittadino straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (con permesso di soggiorno in corso di validità) al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
– il cittadino straniero extracomunitario che intende impugnare il provvedimento di espulsione (art. 142 d.p.r. n. 115/02) o decisioni in ordine alle domande di asilo/protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
– l’apolide (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
– gli enti o associazioni senza scopo di lucro e attività economica.
Non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di mafia ovvero per alcuni delitti aggravati in materia di contrabbando e stupefacenti.
► Quando?
La domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.
Non può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti già conclusi.
L’ammissione al patrocinio a spese dello stato decorre dalla data della delibera e non è retroattiva.
► Quali sono i limiti di reddito?
Reddito annuale non superiore a € 11.369,24 (varia annualmente, quindi va sempre verificato).
A sensi del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 116, questo limite di reddito va aumentato di € 1.032,00 per ogni familiare convivente nelle controversie civili “transfrontaliere”. Si considera “transfrontaliera” la controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante in uno stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), diverso da quello in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.
Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso quello di chi fa la domanda.
Va considerato anche il reddito del convivente more uxorio.
Se la causa ha ad oggetto diritti della personalità (per esempio: separazione,divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli) ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, si tiene conto del solo reddito di chi fa domanda.
Il Consiglio dell’Ordine deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’´imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d´imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
► Dove fare la domanda?
Per i processi civile e di volontaria giurisdizione: Consiglio dell’Ordine dove ha sede il giudice del processo.
Per i processi amministrativi: al Tribunale Amministrativo Regionale
Per i processi tributari: Commissione Tributaria.
Per i giudizi in Cassazione: il Consiglio dell’Ordine del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i giudizi penali: il Giudice procedente.
► Come fare la domanda?
Presentare l’istanza, anche a mezzo lettera raccomandata, usando il modello della domanda del Consiglio dell’Ordine, che deve essere sottoscritta e accompagnato da copia semplice di un documento di identità a sensi dell’art. 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve contenere l’autocertificazione delle dichiarazioni rese.
Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell’Autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.
Se richiesto, chi ha fatto domanda è obbligato a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
► Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo aver ricevuto la domanda?
Valuta i presupposti soggettivi (limite reddito) e le ragioni esposte che non possono essere manifestamente infondate. Se la valutazione è positiva accoglie l’istanza in via provvisoria: infatti, il provvedimento del Consiglio è sempre modificabile dal giudice. Comunica il provvedimento di accoglimento o di rigetto anche al giudice e all’Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio decide nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza.
► Cosa succede dopo l’ammissione?
Le spese del processo sono pagate dallo Stato: la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato non deve corrispondere nessuna somma all’avvocato o al consulente tecnico. Ogni patto contrario è nullo.
► Quali sono gli obblighi dopo l’ammissione?
Devo comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente. Se le variazioni di reddito sono rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, perché superano il limite previsto dalla legge di a € 11.369,24, il patrocinio viene revocato.
► Come scegliere l´avvocato?
Il difensore è scelto tra gli iscritti nell’ elenco degli avvocati per il patrocinioa spese dello Stato, a disposizione presso gli Ordini degli Avvocati.
► Quando l’istanza viene respinta?
Il Consiglio respinge la domanda in caso di superamento del limite di reddito e in caso di manifesta infondatezza.
Il Consiglio dichiara inammissibile la domanda priva delle indicazioni in fatto e diritto e delle prove (testimoni e documenti) di cui si chiederà al giudice l’ammissione.
► Cosa succede se l’istanza viene respinta?
Se l’istanza è respinta o se è dichiarata inammissibile, questa può essere proposta al Magistrato competente per il giudizio.
► Cosa succede se quello che ho dichiarato non è vero?
La legge prevede le sanzioni penali:
reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37
per chi:
– rende autocertificazione attestante falsamente il reddito idoneo per l’ammissione o il mantenimento del patrocinio;
– omette di comunicare le variazioni di reddito nei termini di 30 giorni.
La pena è aumentata se dalla dichiarazione falsa consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 d.p.r. n. 115/02).
► Cosa succede se risulta che non vi sono i requisiti o se il giudice accerta che si è agito/resistito con mala fede o colpa grave?
In questo caso chi era stato ammesso dovrà pagare le spese del processo (avvocato e consulente) e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.
► Cosa succede se non si vince la causa?
Per proporre l’impugnazione devo presentare una nuova domanda.
► Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?
Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria attività professionale, con diligenza e serietà, nell’ambito dell’incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività, estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta istanza).
