Quando un messaggio su WhatsApp configura un reato

L’uso quotidiano di applicazioni di messaggistica istantanea, tra cui WhatsApp, Telegram e simili, ha modificato profondamente il modo di comunicare tra le persone. Le conversazioni avvengono in tempo reale, con un senso di informalità che, tuttavia, non deve far dimenticare che anche tali messaggi possono assumere una valenza giuridica, in particolare quando contengono espressioni o comportamenti suscettibili di rilevanza penale.

In questo articolo analizzeremo i principali reati che possono essere integrati attraverso l’utilizzo improprio di WhatsApp, i rischi connessi e le tutele previste per chi ne è vittima.

La comunicazione telematica, al pari di quella tradizionale, è pienamente soggetta al diritto penale. Ciò significa che anche i messaggi inviati tramite WhatsApp possono costituire prova in giudizio ed essere oggetto di valutazione da parte delle autorità inquirenti e giudicanti. La natura digitale del mezzo non modifica infatti la sostanza giuridica del contenuto comunicato.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che anche una chat privata può essere considerata luogo “pubblico” o “aperto al pubblico” qualora il messaggio venga inviato a più persone o sia condiviso in un gruppo non ristretto, rendendo così applicabili norme penali che puniscono reati commessi con mezzi di pubblicità.

Il reato di diffamazione si configura quando una persona offende la reputazione altrui comunicando con più persone, in assenza della persona offesa. WhatsApp è un canale che può prestarsi a tale condotta, specie nei gruppi con più partecipanti. Ad esempio, scrivere in un gruppo che un collega o vicino di casa “è un truffatore” può rappresentare un caso tipico di diffamazione.

La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, aumentabile se l’offesa è commessa tramite un mezzo di pubblicità (come appunto una chat con più persone).

Un messaggio in cui si prefigura un male ingiusto a carico del destinatario può costituire minaccia. Frasi come “Ti farò pagare tutto”, “Vedrai cosa succede” o l’invio reiterato di contenuti intimidatori possono integrare la fattispecie penale, anche se mascherate da apparente ironia.

La minaccia semplice è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o accompagnata da armi o altri strumenti, la pena può essere più severa.

L’invio insistente di messaggi non graditi, anche se non minacciosi, può dar luogo al reato di molestie, soprattutto quando tali condotte avvengono senza giustificato motivo e arrecano fastidio a chi le riceve. Non è necessario un contenuto violento o diffamatorio: è sufficiente la sistematicità e l’inopportunità del comportamento.

La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

Quando i messaggi rientrano in un comportamento più ampio e reiterato, volto a intimidire, controllare o perseguitare una persona, si entra nel campo dello stalking. In questi casi le condotte possono comprendere l’invio ossessivo di messaggi, minacce, insulti, controllo delle attività della vittima, e così via.

Lo stalking è un reato grave, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, pena aumentabile in presenza di aggravanti (quali la presenza di minori, relazioni affettive pregresse, ecc.).

Anche contenuti diversi dal testo, come immagini, note vocali, video e perfino emoji, possono avere rilevanza penale. L’invio di una foto offensiva, di un’emoji con significato minaccioso (es. arma, teschio) o di una registrazione vocale ingiuriosa può integrare un reato, a seconda del contesto.

La giurisprudenza ha chiarito che non è tanto la forma quanto il contenuto e l’intenzione a determinare la rilevanza penale di un messaggio.

I messaggi WhatsApp possono essere acquisiti come prova in un procedimento penale o civile. Tuttavia, è fondamentale che siano raccolti correttamente. Occorre conservare lo screenshot della conversazione, possibilmente accompagnato da data e ora, e procedere all’esportazione integrale della chat.

È utile anche raccogliere ulteriori elementi di riscontro (testimoni, altri messaggi, contesti pregressi), poiché il messaggio isolato potrebbe non essere sufficiente a fondare un’accusa o una difesa.

Chi riceve messaggi molesti, intimidatori o diffamatori ha diversi strumenti di tutela:

  • Presentare querela presso le forze dell’ordine;
  • Richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per misure cautelari (es. allontanamento, divieto di avvicinamento);
  • Domandare, nei casi più gravi, l’ammonimento del Questore;
  • Agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante da diffamazione o altro reato.

È sempre opportuno evitare risposte impulsive o ritorsive, che potrebbero a loro volta configurare condotte penalmente rilevanti.

Va ricordato che, ai fini dell’integrazione di un reato, non basta il semplice invio di un messaggio: occorre anche che vi sia dolo, ovvero consapevolezza e volontà di arrecare offesa o disturbo. Tuttavia, in molti casi, la soglia di tolleranza giuridica è più bassa di quanto si possa pensare, e anche frasi scritte in momenti di rabbia o leggerezza possono essere valutate come elementi di reato.

La legge tende oggi a tutelare sempre più la dignità e la serenità psicologica delle persone, anche nella sfera digitale. Per tale motivo, la prudenza nella comunicazione è fortemente raccomandata.

L’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitale, per quanto rapido e informale, non è esente da responsabilità giuridiche. WhatsApp, al pari di ogni altro strumento di trasmissione del pensiero, può essere fonte di responsabilità penale, con conseguenze anche gravi per chi non ne fa un uso consapevole.

In caso di dubbi o situazioni potenzialmente critiche, è sempre consigliabile rivolgersi a un legale, per valutare con attenzione la condotta posta in essere o subita, e decidere le eventuali azioni da intraprendere nel rispetto della legge.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 19 settembre 2025.

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