Risarcimento del terzo trasportato in incidenti stradali: cosa dice la legge e come ottenere il rimborso

Guida pratica all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni: quando il passeggero ha diritto al risarcimento, quali danni, chi paga, come fare richiesta

In caso di sinistro stradale tra veicoli, anche il terzo trasportato può subire danni ed avere quindi diritto al relativo risarcimento.

Si è però evidenziato negli anni un contrasto giurisprudenziale sull’azione che il terzo trasportato deve intraprendere per far valere il proprio diritto risarcitorio.

L’art. 141 del codice delle assicurazioni prevede la possibilità per il terzo trasportato di essere risarcito dall’impresa assicuratrice del veicolo su cui stava viaggiando, indipendentemente dalla previa verifica dell’imputazione della responsabilità del sinistro.

Tale azione risulta certamente favorevole per il soggetto suo malgrado coinvolto nel sinistro; ciò in quanto egli non deve attendere l’esito delle verifiche sulla dinamica dei fatti dirette a determinare il responsabile dell’incidente. La compagnia assicuratrice del veicolo sui cui stava viaggiando dovrà, infatti, provvedere al risarcimento e, solo in seguito all’accertamento della responsabilità, eventualmente rivalersi sulla compagnia assicurativa dell’altro veicolo.

Il terzo trasportato dovrà quindi unicamente dimostrare la sussistenza e l’entità del suo danno, senza doversi preoccupare di individuare l’effettivo responsabile del sinistro.

cosa cambia in base al numero di veicoli coinvolti nel sinistro?

Purtroppo la questione si complica quando il sinistro coinvolge solo il veicolo sui cui viaggiava il terzo (ad esempio quando il conducente perde autonomamente il controllo dell’auto senza coinvolgimento di altri mezzi).

La Corte di Cassazione, inizialmente, ha ritenuto applicabile l’art. 141 codice delle assicurazioni a tutti i sinistri indipendentemente dal fatto che fossero coinvolti uno o più veicoli, salvo caso fortuito che esclude la responsabilità dei soggetti interessati (Cass. Civ. 16477/2017).

In seguito, parte della giurisprudenza di legittimità ha, invece, ritenuto che il vantaggio probatorio concesso dalla normativa in esame debba riconoscersi solo nei sinistri che abbiano interessato almeno due veicoli (Cass. Civ. 17963/2021). Negli altri casi, quindi, la richiesta di risarcimento del danno deve seguire l’ordinaria azione risarcitoria ex art. 144 codice delle assicurazioni.

È evidente la differenza in tema di onere probatorio tra le due azioni.

In una (coinvolgimento di almeno due veicoli) il terzo trasportato deve unicamente dimostrare il proprio danno; il relativo risarcimento verrà soddisfatto dalla Compagnia assicurativa del veicolo su cui stava viaggiando. Nell’altra ipotesi (ove il sinistro coinvolge solo il mezzo su cui viaggiava il terzo trasportato), invece, sarà necessario dimostrare, non solo il danno sofferto dal terzo, ma anche la responsabilità del conducente del veicolo ed il nesso di causalità tra sinistro e danni lamentati.

Il contrasto giurisprudenziale ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022 le Sezioni Unite Civili, aderendo all’interpretazione più restrittiva, hanno quindi statuito che: l’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento ed è volta ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 codice delle assicurazioni presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 codice delle assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

Sicché, ove l’incidente abbia interessato il solo veicolo su cui viaggiava il terzo, quest’ultimo – onde ottenere il risarcimento del proprio danno – potrà agire unicamente con l’azione risarcitoria ordinaria e non potrà giovarsi della più favorevole azione di risarcimento diretto.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 28 febbraio 2025.

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