Effetti Legali della Separazione e Divorzio
Recentemente mi sono resa conto di come spesso le persone confondano, o non conoscano, i differenti effetti e le diverse conseguenze che scaturiscono dalla separazione e dal divorzio.
A tal proposito, ed in primo luogo, va detto come la separazione non ponga fine al matrimonio, non facendo venir meno lo status di coniuge in senso giuridico, incidendo solo su alcuni aspetti: cessa la comunione legale dei beni (ove prevista) e cessano l’obbligo di fedeltà e coabitazione.
Altri altri effetti del matrimonio permangono: il dovere al mantenimento del coniuge più debole (anche se economicamente autosufficiente) o quello di mantenere, educare ed istruire la prole, anche se maggiorenne (laddove non economicamente autosufficiente).
La separazione ha, inoltre, carattere transitorio a differenza del divorzio; ciò significa che in qualunque momento, prima della dichiarazione di divorzio, i coniugi possono ricongiungersi, anche di fatto, ricominciando la coabitazione (per formalizzarla sarà necessario o un riconoscimento giudiziario oppure una dichiarazione dei coniugi da rilasciare al competente Ufficio comunale).
Permangono, inoltre, importanti effetti sul piano della successione ereditaria.
Laddove sia stata pronunciata separazione senza addebito ad alcuna delle parti (ciò a significare che nessuno dei due è stato formalmente dichiarato responsabile della venuta meno della comunione spirituale e materiale della coppia per aver violato gli obblighi assunti con il matrimonio) l’uno e l’altro mantengono il diritto di succedere al coniuge superstite, seppure già dichiarati giudizialmente separati. Precisamente, il coniuge superstite avrà gli stessi diritti ereditari del coniuge non separato, avendo tra l’altro il diritto al godimento della casa familiare e dei mobili che la corredano.
Nella separazione con addebito, invece, il coniuge a cui sia addebitata la separazione riceverà al massimo un assegno vitalizio a carico dell’eredità ove – versando in uno stato di bisogno accertato dal giudice – sia già titolare di un assegno alimentare.
… e con il divorzio?
E’ solo con il divorzio che il matrimonio viene definitivamente sciolto (qualora le parti abbiano contratto unicamente matrimonio civile), ovvero cessano gli effetti civili derivanti da un matrimonio religioso (c.d. concordatario).
Gli effetti del divorzio si distinguono in personali e patrimoniali; sono personali: il mutamento dello stato civile (non più coniugato) e la conseguente possibilità di contrarre nuove nozze. Sono, invece, effetti patrimoniali: l’obbligo alla corresponsione di un assegno periodico (disposto dal giudice); contribuzione che, previo accordo in tal senso, può avvenire anche in un’unica soluzione.
Inoltre, con il divorzio si perdono i diritti successori che permanevano con la separazione. Va precisato, però, che alcuni diritti inerenti il rapporto successorio rimangono in capo al ex coniuge superstite (qualora questo sia già titolare di assegno periodico).
In definitiva, seppure va detto che il matrimonio crea di fatto un legame indissolubile tra i coniugi che, salvo in alcuni casi, rimangono legati tra loro, quantomeno dal punto di vista patrimoniale, va altresì sottolineato come per la legge siano considerevolmente differenti gli status di separato e divorziato e, conseguentemente, in modo diverso venga tutelata l’una e l’altra posizione.
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mia moglie per circa due anni mi ha fatto dormire in camere separate ,da questo problema lo tradita . ora chiedo ci puo essere una separazione co addebito? grazie
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