Fedina penale, è possibile cancellare i reati commessi?

L’art. 178 codice penale prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

In sostanza, chi si trova ad avere la c.d. fedina penale macchiata da un reato commesso in passato può, se sussistono i presupposti di legge, procedere alla sua “pulizia”. Vengono quindi eliminate le conseguenze penali residue e si riacquista la capacità giuridica persa a seguito della condanna.

Ma è il caso di verificare meglio quali sono i presupposti ed i reali effetti di tale istituto.

In primis va detto che è ovviamente necessario che la pena principale sia stata scontata oppure che si sia altrimenti estinta.

Verificato ciò, sarà indispensabile appurare se è trascorso il lasso di tempo necessario previsto per legge e quindi almeno tre anni dal giorno dell’esecuzione della pena (ovvero dalla sua estinzione in altro modo).

Il termine sale a otto anni per reati commessi da recidivi e a dieci anni se si è in presenza di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Laddove si sia beneficiato della sospensione condizionale della pena, la domanda di riabilitazione può essere avanzata se sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (non superiore ad un anno) e vi sia stata la riparazione integrale del danno prima della pronuncia della sentenza con risarcimento del medesimo (o comunque il reo si è attivato per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui commesso), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 163 codice penale (sospensione condizionale della pena).

Appurato l’elemento temporale, sarà necessario dare prova della buona condotta del reo dal giorno della condanna sino al momento della verifica da parte del Tribunale competente.

A tal riguardo, va detto che, seppure con la domanda di riabilitazione il magistrato provvederà a dar corso alle verifiche necessarie per valutare l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti richiesti per legge, è sempre consigliabile – quantomeno rispetto alla buona condotta – rappresentare in modo analitico gli elementi che denotano il ravvedimento del reo, fornendo ogni prova possa risultare utile (ad es. situazione lavorativa, familiare, contratti di locazione sottoscritti, eventuali referenze ecc..).

Sarà poi necessario dimostrare di aver pagato le spese processuali e di aver onorato gli obblighi risarcitori a cui si è stati condannati.

Attenzione, anche laddove il soggetto non sia in grado di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, avrà comunque la possibilità di ottenere la riabilitazione. In questo caso deve dimostrare di non disporre dei mezzi patrimoniali necessari a tale scopo. Non serve che sia indigente, ma sarà sufficiente provare di non potervi adempiere senza un sacrificio rilevante per sé e per i propri familiari. Principio questo che può essere applicato al fallito con ogni tutela del caso.

Se sussistono tali presupposti, l’interessato potrà presentare apposita domanda avanti Tribunale di Sorveglianza competente che deciderà in camera di consiglio.

L’accoglimento della domanda prevede la relativa annotazione sul casellario giudiziale.

Tale procedimento negli ultimi anni è diventato molto utile agli stranieri che vogliono richiedere la cittadinanza italiana ma che ciò gli venga impedito per precedenti condanne (spesso relative a reati minori).

La riabilitazione permette loro di poter ottenere la non contestazione di precedenti reati nella richiesta di cittadinanza. Ciò in quanto il Tribunale di Sorveglianza, che concede detta riabilitazione, procede alla verifica della reale risocializzazione del reo e della sua buona condotta per tutti gli anni trascorsi dalla condanna alla domanda.

Solo se viene superato questo controllo, sarà possibile considerare il condannato riabilitato da un punto di vista penale, quindi il reato commesso non potrà impedire la concessione della cittadinanza italiana.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

– sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

– non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi impossibilitato ad adempierle.

La riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Da ultimo si evidenzia come il presente istituto non abbia efficacia retroattiva, opera quindi solo per il futuro.

 

~ di avvocato Francesca Zanoni su 27 settembre 2019.

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