Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Con recenti modifiche legislative è stato previsto che i soggetti che si trovino in costate squilibrio economico tra debiti contratti e patrimonio proprio, così da determinare l’impossibilità di onorare le obbligazioni assunte, possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Tali soggetti sono unicamente i debitori non soggetti al fallimento e quindi ad esempio i piccoli imprenditori, i professionisti ed anche i privati in genere (come i consumatori).
La procedura di composizione della crisi si sostanzia in un procedimento giudiziale con il quale si chiede al Presidente del Tribunale competente, previa verifica dei requisiti richiesti per legge, di nominare un professionista che curi la proposta di accordo con i creditori ovvero il piano di rientro del debito.
L’accordo, per concretizzarsi, necessita del voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.
Le procedure si differenziano a seconda che la richiesta sia avanzata da un consumatore ovvero dalle altre categorie di debitori.
Infatti, mentre il linea generale è necessario un accordo tra debitore e creditori di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore medesimo, per i consumatori è previsto un piano di rientro senza che per ciò sia necessario il previo accordo con i creditori. In questo secondo caso il piano può essere omologato (cioè reso efficace) sulla sola base della valutazione del Tribunale, a nulla rilevando l’eventuale opposizione dei creditori.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia il piano del consumatore non comportano necessariamente la liquidazione integrale del patrimonio del debitore.
L’accordo, come il piano del consumatore, comporta che il debitore possa esser ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con l’accordo.
Per soddisfare i creditori – secondo le previsioni dell’accordo – il debitore può provvedere in qualsiasi modo anche con una cessione di crediti futuri (si pensi alla cessione di parte dello stipendio).
Occorre però che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi un piano di rientro realizzabile dando prova (proprio in ragione della consistenza del suo patrimonio) della fattibilità della composizione della crisi nei termini proposti. Il tutto potrebbe anche essere condizionato a garanzie prestate da terzi. In questo caso i garanti devono dare il loro consenso scritto con l’indicazione precisa dei redditi o dei beni che mettono a disposizione.
Una volta depositata la richiesta inizia un procedimento teso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimento giudiziale che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Con la proposta di accordo il Tribunale indica determinate forme di pubblicità in modo da porlo a conoscenza dei creditori che devono esprimere il consenso. Il Tribunale provvede poi a richiedere l’interpello di tutti i creditori e occorre, come detto, che vi sia il consenso del 60% dell’ammontare dei crediti affinché l’accordo venga siglato.
Diversamente, il piano del consumatore è più semplice; ma comporta comunque la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di voto o del consenso.
L’omologa del piano avviene solo ove: sia idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti che devono necessariamente essere soddisfatti (es. impignorabili); sia escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere; si escluso che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.
I creditori non consenzienti (questo vale per entrambe le procedure) possono sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano proposto dal consumatore. Il Giudice provvede all’omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.
Gli effetti dell’accordo o della omologazione del piano possono cessare per varie ragioni, ed in alcuni casi la conseguenza prevista è quella dell’automatica conversione della procedura di composizione della crisi nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore.
I principali casi in cui è prevista la predetta conversione sono: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria. Altro caso di conversione della procedura si ha quando risultino compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, oppure quando con dolo o con colpa grave il debitore ha aumentato o diminuito il passivo o sottratta una parte dell’attivo del suo patrimonio.
