DONAZIONI IN VITA E DIRITTI DI EREDITA’
Recentemente si è rivolto al mio studio un cliente chiedendomi delucidazioni circa i propri diritti di erede.
In particolare mi riferiva che suo padre, in vita, aveva donato alla sorella un immobile. In quell’occasione il mio cliente si era recato con il padre e la sorella presso il Notaio che aveva stilato l’atto di donazione ed aveva firmato una dichiarazione con la quale egli rinunciava ad opporsi.
Ora il padre è deceduto e il patrimonio ereditario lasciato non è sufficiente a soddisfare i diritti successori del mio cliente.
Mi chiede quindi se e come può tutelare le proprie ragioni avuto riguardo anche della donazione fatta dal padre alla sorella, considerato che a suo tempo egli aveva rinunciato ad opporsi.
Per rispondere al quesito bisogna innanzitutto tenere conto del tempo trascorso.
Se dal giorno della donazione sono maturati i termini per l’usucapione, purtroppo il mio cliente non potrà più promuovere alcuna azione a tutela dei suoi diritti di erede nei confronti della sorella, rispetto al bene donato a quest’ultima.
In caso contrario, egli ben potrà rivolgersi ad un legale per agire giudizialmente, proponendo un’azione di riduzione anche nel caso in cui la sorella avesse venduto a terzi il bene ricevuto in donazione. Infatti, la rinuncia ad opporsi alla donazione non si configura come una rinuncia all’eredità.
I terzi acquirenti dell’immobile in oggetto risponderanno solo in seconda battuta, ovvero se la sorella non avrà abbastanza denaro da restituire al fratello per compensare la quota di legittima lesa.
Il terzo acquirente potrà inoltre scegliere se restituire l’immobile acquistato oppure pagare l’equivalente in denaro. Fermo il suo diritto di pretendere la restituzione del denaro pagato per l’acquisto dell’immobile in oggetto.
Un diverso scenario si sarebbe, invece, verificato se il mio cliente non avesse a suo tempo firmato la dichiarazione di non opporsi alla donazione.
In questo caso, infatti, anche prima della morte del padre, egli avrebbe potuto opporsi alla donazione notificando un atto alla sorella ed al padre.
Questo atto, se trascritto presso i registri immobiliari, avrebbe inoltre sospeso, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta, i termini per l’usucapione del diritto di proprietà sull’immobile.
Avv. Francesca Zanoni
