L’amministratore di sostegno: disciplina dell’istituto
Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il legislatore ha, per la prima volta, introdotto in Italia la particolare figura dell’amministratore di sostegno (ADS).
Trattasi, in particolare, di un istituto di protezione diretto a porre a fianco di coloro la cui capacità di agire risulta compromessa un soggetto che possa aiutare tali soggetti a svolgere le proprie attività quotidiane, più o meno complesse.
Proprio la citata legge indica specificatamente lo scopo dalla medesima perseguito attraverso l’ADS che, appunto, ha la funzione di “tutelare… le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (art. 1).
Emerge, quindi, l’intento del legislatore di evitare il più possibile una limitazione totale, o quasi, della capacità di agire delle persone; in modo da poter gradare, caso per caso, il tipo di limiti da imporre ai soggetti che saranno affiancati dall’amministratore, evitando il ricorso indiscriminato degli unici istituti, in tal senso esistenti sino al 2004, dell’interdizione e dell’inabilitazione (ben più gravosi per chi li subisce).
Proprio per tale ragione si deve guardare a tale istituto come a un’opportunità, un servizio in favore dei più deboli che per una ragione o l’altra non sono in grado di gestire autonomamente i propri interessi (economici e non); non deve, invece, essere visto come una menomazione dell’indipendenza e della capacità giuridica, che rimane salda, risultando l’amministratore l’espressione della volontà e delle esigenze dell’amministrato.
L’amministrazione di sostengo è rivolta, infatti, a coloro i quali per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovino nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi in maniera autonoma e piena, quali: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati.
La tutela può essere temporanea o permanente ed è diretta ad aiutare l’amministrato ad affrontare problemi concreti (acquisti, vendite, investimenti, ecc…).
Nel ricorso con cui viene chiesta la nomina, infatti, è necessario indicare specificatamente l’atto e le tipologie di atti per i quali è richiesta l’assistenza.
La richiesta dell’amministratore di sostegno va rivolta al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente è il Giudice del luogo di ricovero se il ricovero è solo temporaneo si farà riferimento alla residenza).
La domanda può essere svolta, nella maggioranza dei casi, direttamente dagli interessati senza l’ausilio dell’avvocato (la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è invece necessaria l’assistenza legale ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere sia non corrispondente alla richiesta dell’interessato ovvero incida sui diritti fondamentali della persona).
Le persone legittimate a richiedere la nomina dell’amministratore sono: il beneficiario (anche se incapace), i familiari entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), gli affini entro il 2° grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il Pubblico Ministero, il Tutore o il Curatore. Sono invece obbligati a farne richiesta i Servizi Sanitari e Sociali direttamente impiegati nella cura e assistenza della persona venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
È comunque sempre necessario, oltre all’incapacità della persona, anche l’interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessaria l’assistenza dell’ADS e tali per cui l’interessato non potrebbe compierli da solo.
Ci si può opporre al ricorso mediante apposito procedimento innanzi alla Corte d’Appello e, eventualmente, contro il decreto emesso da quest’ultima innanzi alla Corte di Cassazione.
L’incarico è temporaneo ovvero indeterminato. È il Giudice che decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’A.S. Detto decreto viene annotato ni Registri di stato civile del Comune di residenza e nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita dell’amministrato.
Dopo la nomina, l’amministratore di sostegno presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Solo dopo aver prestato giuramento può iniziare a svolgere la propria funzione.
I poteri dell’ADS vengono indicati specificatamente dal decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare, nel quale si identificano gli atti specifici che l’amministratore può compiere.
Si deve tenere presente che tale istituto è diretto a tutelare e proteggere la persona ed i suoi bisogni rispettandone le richieste e le reali esigenze.
Il beneficiario conserva, in ogni caso, la propria sfera di capacità sia con riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana sia in riferimento agli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Con specifico riferimento alla Valle delle Giudicarie, mi preme evidenziare come la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno andrà fatta presso il Tribunale di Trento; sino a prima della sua soppressione, invece, la procedura poteva azionarsi anche innanzi alla Sezione Distaccata di Tione.
Sotto tale profilo non posso non rilevare come – a mio avviso – appaia evidente il disagio che la soppressione del predetto Ufficio Giudiziario ha causato agli utenti, soprattutto con riferimento a quelle vicende giudiziali che incidono in maniera significativa sui più deboli i quali, pur potendo in linea di principio accedere personalmente alla giustizia senza il supporto di un legale, si trovano oggi costretti ad affidarsi ai professionisti per raggiungere i Tribunali sempre più lontani dalle realtà di periferia.
Avv. Francesca Zanoni

Cara Francesca, trovo ottime le tue newsletter, Antonio Meli, foro Caltanissetta. Ad maiora.
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Grazie mille Collega!
Buon lavoro.
Francesca Zanoni
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