Opposizione Preavviso di Fermo Amministrativo crediti INPS: prescrizione – termini per l’opposizione
Il preavviso di fermo amministrativo per crediti INPS notificato oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento non opposta è illegittimo in quanto il credito per il quale Equitalia procede deve dirsi prescritto.
Il termine di prescrizione dei crediti previdenziali è fissato dalla legge 335/95 (art. 3 commi 9 e 10) in cinque anni.
Risulta ormai pacifico, anche in considerazione delle plurime pronunce giurisprudenziali sul punto, che la procedura di recupero azionata da Equitalia con il preavviso di fermo amministrativo si trovi in una fase anteriore rispetto all’inizio dell’iter espropriativo.
Ciò comporta la riconduzione del relativo giudizio di opposizione alla disciplina dell’art. 615 1° comma c.p.c..
La norma rimette al Tribunale del Lavoro, quale Giudice competente per materia e per valore sulla causa di merito, il procedimento instaurato per contestare il diritto a procedere ad esecuzione prima che la stessa sia iniziata.
A queste conclusioni è giunto anche il Giudice di legittimità con la Sentenza n.12685 del 16.11.1999, confermata dalle sentenze n. 11087/2010 S.U., da Cass, Sezione VI, n. 21194/2011 e Cass. Sezione II, n. 22088/2011, secondo cui:
in tema di esecuzione forzata, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) è l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.
Il contribuente, quindi, può proporre opposizione all’esecuzione secondo il combinato disposto di cui agli art. 615 e 618bis c.p.c. quando si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo.
Per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto la stessa viene promossa per contestare la legittimità delle iscrizioni a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione medesima (nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento) ovvero per addurre fatti estintivi (prescrizione) o preclusivi (decadenza) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (tra le tante si veda Tribunale di Catania, sez. lavoro, sentenza 10.10.2012 n. 3940; Tribunale di Siracusa, sez. lavoro, sentenza n. 07.06.2012 n. 817, Tribunale di Caserta, sez. lavoro, sentenza 04.02.2010 n. 551).
Di seguito riporto una recente sentenza del Tribunale di Rovereto con la quale il Giudice del Lavoro ha accolto le tesi suddette respingendo l’eccezione di Equitalia secondo la quale il procedimento di opposizione instaurato avverso il preavviso di fermo amministrativo doveva ritenersi tardiva in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso ex art. 24 D.Lvo 46/99.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento scrivetemi, anche via mail.
avv. Francesca Zanoni
