Il valore di una lettera raccomandata

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”; così recita l’art. 1335 del Codice Civile.

Ma cosa significa concretamente? Come applichiamo questa regola alla vita di tutti i giorni?

Il quesito proposto dal lettore ci permette di ragionare sul valore giuridico di una spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.). Quanto vale la lettera che ho spedito al vicino di casa in cui lo diffido dal perpetrare un certo comportamento? E quando posso dire di aver messo in mora il mio debitore al fine di far iniziare a decorrere gli interessi dovutimi per legge?

La raccomandata è una spedizione registrata, con cui un soggetto invia ad un altro una lettera tenendone monitorato il destino (è stata recapitata? Accettata? Rifiutata? Ecc..).  Proprio per questo è il tipo di spedizione più usata per invio di documenti o per l’invio di missive di particolare rilevanza giuridica con cui si vuole far valere un diritto, far decorrere o interrompere dei termini. Per ritirare la raccomandata è infatti necessaria la firma e l’identificazione della persona che la ritira.

Con la notifica della raccomandata e con la sottoscrizione della ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento) che viene rispedita al mittente, quest’ultimo ha la prova della ricezione del documento oltre che dell’esatto momento in cui la lettera è stata ricevuta dal destinatario.

Il problema si pone nel momento in cui il destinatario non ritira la raccomandata, magari perché non si trova in casa al momento del recapito da parte dell’addetto delle Poste ovvero perché ne rifiuta la ricezione.
In questi casi il plico viene depositato presso il competente Ufficio postale e lì rimane per 30 giorni, a diposizione del destinatario che viene avvisato del predetto deposito tramite un avviso (cartolina) immesso nella propria cassetta postale.

A questo punto cosa accade se il destinatario non ritira la raccomandata posta in giacenza presso l’Ufficio postale? Possiamo considerare la lettera come recapitata? Che valore giuridico viene attribuito a tale documento?

Spesso si ritiene che non ritirare le raccomandate possa essere un modo per sfuggire a comunicazioni o richieste poco gradite, ma non è così!

Infatti, trascorso un mese senza che il destinatario provveda al ritiro del plico presso la posta si forma la così detta compiuta giacenza; ovvero la lettera a quel punto si ritiene avere lo stesso valore legale di una letta, e viene rispedita al mittente.

Tutte le conseguenze giuridiche che si volevano conseguire con la spedizione della raccomandata, quindi, potranno dirsi avverate.

Questo, a condizione che la lettera sia stata spedita all’esatto indirizzo di residenza del destinatario e che questo non possa in alcun modo dimostrare che egli non ha avuto conoscenza dell’esistenza di tale raccomandata per fatti a lui non imputabili (per esempio il postino non ha lasciato l’avviso di deposito).

Come al solito, quindi, mettere la testa sotto la sabbia può avere degli effetti controproducenti. Chi non è a conoscenza del contenuto di una busta non potrà nemmeno – entro i termini di legge – contestarne la sostanza e far valere le proprie ragioni.

Attenzione però! Non sempre la raccomandata è sufficiente a far valere un proprio diritto.

Esistono circostanze in cui tali lettere non hanno alcun effetto giuridico sulla sfera altrui.

Questo è il caso dell’interruzione del termine per usucapire un diritto reale; ad esempio l’usucapione del diritto di proprietà, di una servitù (di passaggio o altro) ecc…

Come molti sapranno l’usucapione si perfeziona solo se chi la esercita ha per un certo periodo di tempo mantenuto un determinato comportamento sul bene; ebbene il reale proprietario può interrompere detto termine (e quindi azzerarlo) solo se invia all’altro un atto giudiziario con cui chiede che sia il giudice ad intimare la cessazione della turbativa.

Poniamo l’esempio del vicino di casa che da diciannove anni e undici mesi passa indisturbato attraverso il nostro fondo, in questo caso per poter validamente interrompere il termine di vent’anni che permetterebbe al vicino di usucapire il diritto di servitù di passo sul nostro terreno dovremmo notificargli un atto giudiziale (citazione in giudizio) con cui chiediamo al giudice di ordinare al nostro vicino di cessare il passaggio e quindi la turbativa sul nostro fondo.

Una semplice lettera raccomandata, in questi casi, non sortirebbe alcun effetto e quindi anche se recapitata prima dello scadere dei vent’anni non determinerebbe l’interruzione del termine che continuerebbe comunque a maturare a nostro discapito.

In definitiva, per rispondere all’amico lettore, in linea generale dopo la giacenza la raccomandata si considera letta e atta a produrre effetti giuridici.

Quanto al comportamento da tenere, considerato che la raccomandata non ha raggiunto concretamente il risultato sperato (visto che il destinatario non l’ha ritirata e quindi presumibilmente continuerà nel suo comportamento illegittimo) l’unica strada percorribile è quella giudiziaria, onde far valere le proprie pretese in via coattiva.

Ad ogni buon conto il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un legale al fine di valutare la reale validità della raccomandata inviata e decidere eventualmente la migliore strategia del caso.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 15 novembre 2013.

52 Risposte to “Il valore di una lettera raccomandata”

  1. mi e stata recapitata un atto giudiziario, ma il notificatore la messa nella cassetta sbagliata recante stesso cognome ma con nome diverso, e da ritenersi valida?? anche se la persona che ma dato la raccomandata dopo 3 mesi e disposto a testimoniare.

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    • Buongiorno,
      dalle informazioni che mi ha dato mi pare di capire che la notifica non possa dirsi essere stata validamente effettuata. Bisogna però verificare il reale raggiungimento dello scopo di tale atto, se quindi è stato messo a sua conoscenza (anche se da parte del vicino) in tempi utili per consentirle ogni opportuna difesa ovvero se l’errore di notifica ha comportato una lesione di tale suo diritto.
      Per ulteriori chiarimenti che potrei offrire solo dopo un attento approfondimento della questione la invito, se ritiene, a contattarmi tramite il seguente link https://avvocatofrancescazanoni.wordpress.com/consulenza-legale-on-line/
      cordiali saluti.
      avv. Francesca Zanoni

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  2. Gentile avv. Zanoni, le volevo chiedere quanto segue sulla “compiuta giacenza”: dal momento che la raccomandata AR viene utilizzata (come anche lei ricorda) anche per far decorrere un termine, se il destinatario fa trascorrere tutti i 30 giorni senza andare a ritirarla all’Ufficio Postale, quando è che il mittente può considerare letto il suo contenuto? A partire cioè da quale data? In altre parole mi sembra di capire che se lo scopo del destinatario fosse quello di perdere tempo (cioè tutti i 30 gg.), tale scopo sarebbe comunque perseguibile. E’ cosi? La ringrazio in anticipo.

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    • La raccomandata si considera letta trascorsi i trenta giorni di giacenza. Da quel momento in poi il destinatario non potrà che ritenersi edotto del suo contenuto.
      Per il mittente generalmente vale la data di spedizione salvo che non sia diversamente pattuito (consiglio di leggere attentamente il contratto eventualmente intercorso tra le parti).

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  3. Gentile Avvocato,
    ho inoltrato al datore di lavoro, tramite Raccomandata A/R, richiesta di aspettativa non retribuita di mesi 3,conseguenti ai mesi 6 di astensione facoltativa per maternità.
    Ad oggi sono ormai trascorse 3 settimane senza aver ricevuto alcuna risposta.
    Posso ritenere,per tacito assenso,accettata la mia richiesta?

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  4. buongiorno, sono un privato ed ho inviato un A/R per cessare un contratto di manutenzione per il mio appartamento, che mi legava professionalmente ad una ditta. questa mi è tornata indietro con la motivazione “irreperibile” dopo solo 10gg circa. premesso che mi sembrano pochi per restituire al mittente una raccomandata rimasta in giacenza, e per questo motivo credo invece sia stata rifiutata dal titolare della ditta, posso comunque stare tranquillo e ritenere valida la mia lettera?
    Grazie

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    • Purtroppo no.
      Se è indicata l’irreperibilità del destinatario la notifica non si è perfezionata. Il mio consiglio è di verificare dove la società ha la sede legale (ad esempio con una visura presso la Camera di Commercio) al fine di controllare che effettivamente possa considerarsi irreperibile.
      Cordiali saluti.
      avv. Francesca Zanoni

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  5. potrei tentare quindi una nuova consegna presso la sede legale? o in alternativa potrei presentarmi di persona?
    Grazie
    Max

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    • La lettera va inviata alla sede legale corrente al momento dell’invio. E’ possibile anche la consegna a mani, in questo caso la lettera va firmata in calce per ricevuta (con indicazione della data di avvenuta consegna della lettera) dal legale rappresentante della società (si accerti che sia proprio lui a firmare).
      Cordiali saluti.

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  6. Spett.Le avvocato Francesca Zanoni,
    cosa succede se il postino non rilascia l’avviso di giacenza nella cassetta? come può dimostrare che l’ha fatto?

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  7. Gentile avv. Zanoni,
    un cliente compra on line un prodotto x , questo viene spedito tramite raccomandata, il destinatario non presente al momento del passaggio del postino si rifiuta di recarsi allo sportello postale con l’avviso di giacenza a ritirare il pacco e a 21 giorni dal perfezionamento del contratto (data del pagamento e spedizione) richiede il rimborso.
    Devo aspettare il rientro della raccomandata allo scadere dei trenta giorni e poi fare un rimborso al netto delle spese di spedizione e di giacenza? o devo considerare la vendita perfezionata secondo il principio di compiuta giacenza?

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  8. SALVE, MI è STATA RECAPITATA UNA RACCOMANDATA A/R RECANTE INDIRIZZO ERRATO, MA MI è ARRIVATA LO STESSO, MA DATO LA MIA ASSENZA HO SOLAMENTE PRESO L’AVVISO DI GIACENZA, MA NON RITIRATO LA RACCOMANDATA… QUEST’ULTIMA UNA VOLTA RITORNATA ALLA BASE E RIMASTA Lì PER UN MESE, MA MI è STATA SPEDITA ALL’INDIRIZZO DEL MIO LAVORO, DEVO PRENDERLA O RIFIUTARLA, PERCHè NON è STATA MANDATA NE ALLA RESIDENZA NE AL DOMICILIO??? GRAZIE MILLE

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  9. Siamo in un paese democratico; tutti hanno il diritto di scrivere, tutti hanno la libertà di non leggere.

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  10. esistono altre forme di lettere che evitino la mancata ricezione fatta con dolo, e che allo stesso tempo abbiano un peso giuridico?, il telegramma che peso giuridico ha? mettere in vendita il proprio immobile, può essere causa di revoca o mancato rinnovo del contratto di locazione? grazie.

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  11. gent . avv Zanoni ho ricevuto un avviso di raccomandata dal mio amministratore con nome e cognome totalmente diverso dal mio per cui l’ho restituita all’amministratore, che ha fatto delle ricerche ma con quel nome non esisteva nessuno nel condominio. Insomma l’avviso è rimasto li.
    se non che io avevo un contenzioso col mio ex padrone di negozio che si stava decidendo in maniera bonaria ed eravamo in attesa di una sua proposta per la definizione che non arrivava. Ad un certo punto la banca mi ha detto che il padrone del negozio aveva bloccato il c/c.Io non ero al corrente di nulla. Allora sono andata in posta con l’avviso datomi dall’amministratore col nome e cognome sbagliato e senza numero civico e risultato che l’avviso riguardava una notifica che mi riguardava per il blocco del c/c. vorrei sapere in questo caso se posso affermare che l’iter non è stato compiuto e cosa devo fare.

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    • Buongiorno,
      potrebbe far valere in causa la nullità della notifica dell’atto. A questo punto la mia domanda è la seguente: tutti gli atti precedenti al pignoramento presso terzi sono stati fatti nel medesimo modo? e lei non ne ha quindi avuto conoscenza? se così fosse potrebbe far valere la nullità anche della notifica dei precedenti atti ivi compreso il titolo (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc..) da cui deriva il credito del proprietario del negozio.
      Laddove le venisse data ragione, in sede giudiziale, e quindi venisse verificata l’effettiva nullità delle notifiche, il creditore non potrebbe far altro che avviare nuovamente l’intero iter di recupero credito, a meno che il suo credito non si sia nel frattempo già prescritto.

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  12. Gentile avvocato Zanoni, quello che a me interessava sapere è se la raccomandata priva di avviso di ricevimento A/R ha uguale valore giuridico, sto avendo molte seccature da parte di SKY TV avendo io fatto la disdetta dell’abbonamento con raccomandata priva di avviso di ricevimento, secondo le mie modeste conoscenze, l’AR è un servizio che il mittente richiede, pagandolo, la cui mancanza non dovrebbe assolutamente annullare la mia richiesta di disdetta.
    Cordiali saluti, Massimo Tripepi.

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    • Infatti il valore della disdetta è il medesimo; il problema è che senza avviso di ricevimento potrebbero insorgere problemi con la prova dell’avvenuta consegna. Vi è un’interessante sentenza della Cassazione (Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.07.2007 n° 16327) che afferma che anche senza AR la prova è data dalla consegna all’ufficio postale del plico. Però è una presunzione di conoscenza da parte di SKY. Se SKY le ha scritto ammettendo la ricezione della disdetta ed accampando scuse solo relativamente alla formalità dell’invio della raccomandata, mi sento di dire che la sua disdetta è valida ed efficace posto che tale eventuale dichiarazione di SKY costituisce la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata a nulla valendo la mancanza di AR.

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  13. […] nel presente caso, gli Antagonisti lasciano la raccomandata in giacenza alle poste? Sul blog di Avv. Francesca Zanoni che segnalo per chiarezza espositiva ricevo conferma di quanto sospettavo: per quanto la legge […]

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  14. Da più di un anno soffro di MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO causato dall’amianto vivo solo Indirettamente sono venuto a conoscenza della giacenza di alcune raccomandate giacenti da più di un mese alla Posta
    Cosa devo fare per scagionarmi ?

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    • Provi a recarsi comunque alle poste o mandi qualcuno di sua fiducia munito di delega e fotocopia della sua carta di identità. La posta rimane in giacenza per 30 giorni ma se sono scaduti da poco forse l’ufficio ha ancora in sede le lettere e non le ha ancora spedite al mittente .
      Diversamente bisogna dimostrare che non ha avuto conoscenza delle raccomandate per motivi a lei non imputabili.

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  15. Gentile avvocato, le pongo un quesito sempre inerente ad una Raccomandata a.r. inviata a mio cognato, il quale mi deve una somma di denaro fattasi ormai molto congrua e lui non ritira la raccomandata (siamo giunti a circa un mese dall’invio)posso iniziare un’azione legale per il recupero della somma dovuta e prestata per l’acquisto di una attività commerciale di una edicola recivitoria, tendente a cautelarmi nel senzo di eventuale vendita della stessa ed io possa recuperare tutto il mio dovuto.
    Cordiali saluti, Bruno Palma.

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    • Nonostante suo cognato non ritiri la raccomandata, qualora indirizzo (residenza o sede) e destinatario siano corretti la notifica della raccomandata si considera perfezionata. A nulla vale il mancato ritiro che determina una notifica cd per giacenza trascorsi 30 giorni ovvero il rifiuto al ritiro che determina una notifica che si perfeziona il giorno in cui il destinatario dichiara di non voler ritirare la lettera.
      Quanto alla miglior tutela dei suoi diritti e alla sussistenza dei presupposti per un eventuale sequestro dei beni del debitore dovrei vedere la documentazione.
      Se ritiene mi può contattare privatamente oppure formulare una richiesta di consulenza on line. Trova il link sulla home page del presente sito.
      Spero di esserle stata utile
      . Cordiali saluti .
      Avv Francesca Zanoni

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  16. Le sottopongo un caso particolare: una raccomandata SENZA A.R. che viene recapitata e il destinatario non ha modo di recarsi fisicamente presso l’ufficio in cui è in giacenza, causa impedimenti logistici e fisici, o incompatibilità di orari, e impossibilità di delegare terzi. Quindi la raccomandata non è ritirata per questioni di impedimento, non di mancanza di volontà. Là come si gestisce la questione?

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  17. buongiorno innanzi tutto, Avv. Zanoni, volevo rappresentarle un quesito nato dopo aver letto un suo articolo inerente al VALORE DI UNA RACCOMANDATA, come appresso esposto.

    nel ridetto articolo lei riporta che “Qualora il destinatario di una raccomandata non si trova in casa al momento del recapito da parte dell’addetto delle Poste, il plico raccomandato (non AG) a lui destinato, viene depositato presso il competente Ufficio postale e lì rimane per 30 giorni, a disposizione del destinatario che viene avvisato del predetto deposito tramite un avviso (cartolina) immesso nella propria cassetta postale, e che trascorso un mese senza che il destinatario provveda al ritiro del plico presso la posta si forma la così detta compiuta giacenza; ovvero la lettera a quel punto si ritiene avere lo stesso valore legale di una letta, e viene rispedita al mittente, con conseguenziale e pacifica valenza di tutte ragioni giuridiche che si volevano conseguire con la spedizione della raccomandata, quindi, potranno dirsi avverate”;

    ma se invece il destinatario va in posta a ritirare la Raccomandata dopo 15, 20 o 25 giorni dalla messa a conoscenza (avviso in cassetta postale), quindi entro i 30 gg, il perfezionamento della notifica avviene nel giorno in cui la Raccomandata viene effettivamente ritirata c/o L’UP con l’apposizione della relativa firma sull’A.R., o dal giorno in cui il postino ha lasciato l’avviso nella cassetta postale?

    nel ringraziarla anticipatamente per il cortese chiarimento che vorrà fornire, le porgo di più distinti saluti.

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  18. buongiorno avv., ho inviato una raccomandata a.r. alla sede legale di una società dopo aver fatto visura ma mi è tornata indietro con la dicitura destinatario sconosciuto. come posso comportarmi?
    costitutisce cmq titolo idoneo per procedere con un avvocato alla riscossione della somma dovuta?
    qual’e la differenza tra irreperibile e sconosciuto nel senso di valore legale? tenendo cmq conto che ho mi sono servito della visura per avere l’indirzzo corretto della sede legale.
    grazie mille

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    • Bisogna fare una verifica presso la competente Camera di Commercio e verificare dove è la sede legale dichiarata della società. Se è quella indicata sulla raccomandata la stessa è stata inviata correttamente.
      da quanto ho capito era una raccomandata per la richiesta di pagamento somme.
      Può ben recarsi da un legale e far fare a lui le verifiche per la messa in mora e procedere anche al recupero coattivo.
      dipende infatti se è un recupero su fatture con scadenza la messa in mora non è necessaria, per altri casi va valutato il singolo caso .
      se vuole mi contatti pure privatamente via mail segreteria@studiolegalezanoni.com

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  19. La mia domanda però è :un indirizzo incompleto sulla raccomandata (cognome senza nome quando più famiglie con quel cognome abitano nella stessa casa) ci assolve dal fatto che ja raccomandata non è stata ritirata in quanto di fatto non si sa a chi diretta ?grazie

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  20. Buongiorno avv.
    Ho inviato lettera a\r (interruttiva anche della prescrizione) ad un mio ex lavoratore all’indirizzo che lui mi comunicò quando lavorava ancora con me. Tutte le lettere inviate sia durante che dopo il suo rapporto di lavoro risultano ritirate e firmate dalla madre o dal padre (rarissime volte anche da lui). Quest’ultima inviata,ricevuta e firmata dalla madre,all’indirizzo che mi comunicò ai tempi del ns rapporto di lavoro mi é stata contestata!!! perché il mio ex dipendente dice che ha cambiato residenza. Ora, va bene, ma Come facevo a sapere che lui aveva cambiato residenza se le lettere, compresa quest’ultima, mi risultano tutte sempre prese e ricevute?? Non mi é venuto mai il dubbio di un suo possibile cambio di residenza perché mai mi sono arrivate cartoline di mancata consegna etc ma sempre ricevute e firmate dalla madre. Cosa posso fare? Lui dice che é vero si che la madre le ha firmate e ritirate ma compreso quest’ultima a lui la madre non gli ha mai detto nulla quindi non ha mai avuto conoscenza di queste ultime lettere specificando che ha cambiato residenza e che avrei dovuto fare degli accertamenti prima di inviargliele. Ma se a me risultavano prese e firmate dalla madre come potevo mai pensare di un suo cambio di residenza?? É ovvio per me che la madre e il padre lo hanno avvisato ma lui nega ogni avviso da parte dei genitori e mi eccepisce il cambio di residenza

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    • Generalmente la notifica è valida se fatta nel luogo di residenza ovvero se ricevuta direttamente dal destinatario. Nel suo caso va verificato quando il lavoratore avrebbe modificato la residenza e inoltre a cosa si riferisce la sua lettera (al rapporto lavorativo che era in essere ovvero ad altra questione).
      Anche eventuali scritti del lavoratore che danno atto che la raccomandata era da lui conosciuta anche se ricevuta dalla madre possono fare la differenza e superare la nullità della notifica.
      Può spiegarmi (eventualmente anche in via privata segreteria@studiolegalezanoni.com) con precisione la questione?

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  21. Buongiorno avv., ho Ricevuto una raccomandata A/R a nome di Es:Antonio Rossi, quando il mio nome è Domenico Antonio Rossi si possono non accettare? la mia postina ha scritto che al mio indirizzo non viveva nessuno Antonio Rossi, Ma solo Domenico Antonio Rossi.

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    • Certo che può non accettare.
      Dichiarando che il destinatario non è quello corretto.
      La raccomandata eventualmente le verrà rispedita con il nominativo corretto.
      diversamente se lei avesse accettato la raccomandata sarebbe incorso nell’impossibilità di contestare in seguito il recapito perché con l’accettazione avrebbe dato atto che il plico seppur destinato a soggetto con un nominativo leggermente errato ha comunque raggiunto il destinatario.
      l’importante è che la postina non scriva “rifiutato dal destinatario” il rifiuto del plico equivale alla ricezione.

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  22. Buongiorno Avvocato ho spedito una raccomandata delineando date e luoghi alla perfezione.Il problema che in ultimo nei “saluti” ho inserito luogo corretto ma con data errata.Avendo dato gg.15 per risolvere il problema è valida lo stesso la raccomandata facendo fede la data di spedizione.Ringrazio

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  23. Buongiorno mi servirebbe un aiuto voglio andare via dalla cosa in cui risiedo in affitto e ho chiesto tramite raccomandata se fosse possibile lasciarla prima dei6 mesi di disdetta ma non ho avuto alcuna risposta ke fare?? Mi può dare una mano perpiacere grazie

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  24. Buongiorno Avv. Tramite raccomandata ho richiesto al mio locatore se fosse possibile lasciare L appartamento dove risiedo prima dei 6 mesi previsti dalla legge ma non mi ha ancora risposto che fare?? Grazie

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  25. Gentile Avvocato, la raccomandata concernente la convocazione della assemblea straordinaria del condominio reca il mio nominativo solo sulla busta mentre la lettera in essa contenuta è indirizzata genericamente ai Signori Condomini senza alcun riferimento al sottoscritto .
    Ritiene che questa procedura sia regolare ?
    Grazie

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  26. Buongiorno Avvocato, ho inviato una raccomandata al estero per chiedere il recesso di un contratto (tra l’altro del tutto forviante), ad oggi non ho ricevuto ancora la ricevuta di ritorno, nonostante dal sito delle poste il plico risulti consegnato da due mesi ormai, ne nessuna risposta esplicita alla raccomandata ne a mezzo posta ordinaria ne raccomandata, solamente un sollecito di pagamento, con posta ordinaria, nel quale afferma che il contratto è stato sottoscirtto e le prestazioni sono state rispettate (ma questa è un altra cosa), a suo avviso questa può ritenersi risposta alla mia raccomandata anche se non citata oppure no? nel caso di mancata risposta esplicita alla raccomandata dopo quanto tempo sì può considerare accettata può valere la formula del “silenzio assenso” ?
    Grazie Renzo

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  27. GDP
    Buonasera Avvocato
    Dal Registro Anagrafe Condominiale ho ricavato i recapiti dichiarati ed ho convocato con raccomandata RR il proprietario di un appartamento nel condominio ove devo far eseguire urgenti lavori di messa in sicurezza . La residenza dichiarata corrisponde proprio a quella dell’appartamento ricompreso nel plesso condominiale in questione ma la persona ha fittato a terzi che non conoscono il nuovo indirizzo . Sono trascorsi oltre 30 giorni dall’invio della raccomandata e ci stiamo domandando cosa potremo fare quando il postino restituirà la lettera con la dicitura “destinatario sconosciuto all’ indirizzo”.
    Questo/a “signore/ra” non risponde piu’ neanche al telefono,perchè tenta di far finta di non sapere che deve onorare gli obblighi finanziari assunti e regolarmente deliberati .
    Come si fa a conoscere l’indirizzo a cui indirizzare missive ?
    In questi casi si va dai Carabinieri ?
    Grazie di quello che vorrà consigliarmi
    Gennaro

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    • Buongiorno,
      mi pare di capire che Lei ha correttamente operato inviando la raccomandata all’indirizzo ove risulta la residenza anagrafica del destinatario.
      Per i soggetti irreperibili esiste una procedura di notifica di atti giudiziari che comporta la giuridica conoscenza dell’esistenza del procedimento a loro carico anche se questi non hanno effettivamente mai ritirato gli atti a loro indirizzati.
      E’ evidente che per quanto riguarda lo scopo dell’invio della raccomandata (far sì che il soggetto adempia spontaneamente) una simile procedura non aiuta.
      Il mio consiglio è quello di inviare le raccomandate all’indirizzo che risulta all’anagrafe (se reperisce altri recapiti per esempio il luogo di lavoro o l’abitazione ove vive con altre persone pur senza la residenza, invii pure lì la raccomandata indicando “nominativo c/o….”)
      Se poi il destinatario risulta non ricevere le raccomandate perché irreperibile, non resta che procedere giudizialmente alla messa in esecuzione della delibera assembleare e in questo caso si procederà eventualmente con la notifica al soggetto irreperibile. Se ipoteticamente sarà necessario procedere al recupero di un importo ciò potrà essere eseguito anche se il debitore non riceve le raccomandate; si potrà quindi avviare l’esecuzione forzata e recuperare il dovuto anche senza la presenza nel giudizio del debitore, purché le notifiche siano fatte secondo le disposizioni di legge e quindi siano formalmente corrette.
      se ha bisogno di ulteriori delucidazioni mi faccia sapere.
      cordiali saluti.

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      • Buongiorno avvocato, ho ricevuto in data 29/12 una raccomandata dalla scuola dove lavoro, dove c era scritto che trascorsi 5 giorni se non davo una documentazione attestante il mio stato vaccinale o almeno la prenotazione sarei stata sospesa, la raccomandata era ritirabike dal 30/12 ma essendo in periodi festivi non mi trovavo a casa, sono rientrata il 6/01 e il 07/01 ho provveduto al ritiro, ma la sospensione è partita dal 5/01 perché per loro i 5 giorni sono trascorsi contando dal 30/12. È possibile una cosa del genere? Io sapevo che i 5 giorni erano calcolabili dal momento della presa visione, la ringrazio.

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      • Buongiorno,
        i giorni decorrono dalla presa visione o dalla compiuta giacenza. Mentre negli atti giudiziari la compiuta giacenza prevede il decorso di 10 giorni dal tentativo di recapito, per le altre comunicazioni che vengono inviate con raccomandata la giacenza ha una durata di 30 giorni. Quindi i termini decorrono o dalla effettiva presa visione (ritiro della comunicazione presso il domicilio o l’Ufficio Postale) o, in caso di mancato ritiro della raccomandata, trascorsi i 30 giorni di giacenza presso l’Ufficio Postale.

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  28. buongiorno, ho ricevuto una raccomandata ,posso ribattere alle Ingiure che ci sono scritte tramite una e-mail o devo per forza rispondere tramite raccomandata?

    grazie mille Francesca

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    • Buongiorno, può rispondere con la forma che crede più idonea. Il mio consiglio è di utilizzare una modalità con cui sarà possibile dimostrare in futuro l’invio oltre che la ricezione della Sua missiva. La raccomandata è il mezzo più idoneo così come la pec.

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  29. […] il valore di una lettera raccomandata  […]

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