Donazioni fatte in vita, ripercussioni sull’asse ereditario

Un caso particolare che ho trattato di recente riguarda l’applicazione della disciplina sulle donazioni fatte in vita dal de cuius.

Il caso: Tizio, proprietario di un appartamento, concede ad uno solo dei suoi figli, Caio, di abitarvi con la propria famiglia. Caio, forte di tale concessione, abita detto immobile per una ventina d’anni, senza provvedere in alcun modo alle spese di gestione straordinaria dell’immobile che ricadono interamente sul padre.

La domanda postami dal mio cliente è la seguente: può tale concessione essere considerata una donazione fatta in vita da Tizio e, alla morte di questi, essere tenuta in debito conto in sede di divisione ereditaria?

Per rispondere in maniera precisa a tale richiesta è innanzitutto necessario capire cosa il nostro legislatore intenda per donazione e come tale istituto incida in sede di divisione ereditaria.

L’art. 769 Cod. Civ.  definisce la donazione come un contratto col quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la medesima un’obbligazione.

In sostanza trattasi di un atto di generosità spontanea con il quale il donante dà un vantaggio economico ad altra persona.

Da un lato quindi vi è lo spirito di liberalità (detto anche animus donandi) del donante: esso costituisce la causa del contratto. È lo stato d’animo del donante, pienamente consapevole della propria scelta.

Dall’altro lato vi è l’arricchimento del patrimonio del donatario con correlativo depauperamento del donante.

È importante affinché la donazione sia valida che essa venga accettata dal donatario.

Oggetto della donazione può essere qualsiasi bene presente nel patrimonio del donante, non può essere un bene altrui né un bene futuro.

È ammessa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza anche la donazione avente ad oggetto la liberazione da un debito del donatario.

Cosa accade a tali beni, donati in vita dal legittimo proprietario, al momento della morte di quest’ultimo e dell’apertura della relativa successione ereditaria?

La legge prevede che se il de cuius (cioè la persona ormai defunta della cui successione si parla) in vita ha fatto donazione ai figli, ai loro discendenti, o al coniuge, al momento della divisione ereditaria tali beni devono essere compresi o dati nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisi tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote; l’atto di conferire i beni donati nella massa ereditaria si chiama collazione.

Tale disposizione è stata formulata partendo dal presupposto che il defunto, facendo le donazioni non abbia voluto modificare il trattamento spettante ai suoi eredi per testamento o per legge, ma soltanto dare ai donatari un anticipo sulla futura successione.

Sono oggetto di collazione sia le donazioni dirette che quelle indirette (liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione in sé considerata, quali ad esempio la remissione del debito, il contratto a favore del terzo, adempimento dell’obbligo altrui, se compiuti a scopo di liberalità). È inoltre espressamente soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso in favore dei discendenti per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva professionale.

Non sono soggette a collazione, invece, le spese di mantenimento, educazione, per malattia; in generale le spese ordinarie (abbigliamento, nozze, ecc…); le cose donate e poi perite per causa non imputabile al donatario; le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Punto nodale al fine di capire se l’atto di che trattasi sia una donazione, e quindi soggetto a collazione, è la sussistenza dello spirito di liberalità nel donante al momento della disposizione stessa.

Ci sono casi, peraltro, in cui è difficile capire quale fosse la reale intenzione del de cuius.

Uno di questi è quello prospettatomi dal mio cliente. Nel caso in esame, infatti, non vi è stato un passaggio di proprietà dell’immobile in oggetto, né è stato stipulato atto pubblico di donazione.

Da un lato si potrebbe ipotizzare che comunque il figlio, per tutto gli anni in cui ha vissuto nella casa del padre, abbia usufruito di una donazione indiretta rispetto a quelle che invece sarebbero state le spese che avrebbe sostenuto non usufruendo dell’immobile prestatogli.

Peraltro dal punto di vista della volontà del donante ci si chiede perché quest’ultimo, potendolo fare, non abbia concesso il bene in donazione al figlio dirimendo ogni dubbio sulle sue reali intenzioni.

La giurisprudenza si è trovata in diverse occasioni a statuire sul punto, precisando che il comodato d’uso gratuito di un immobile seppure protratto per lungo tempo non può essere considerato alla stregua di una donazione suscettibile di collazione.

Riporto in proposito quanto sancito dalla Cassazione Civile n. 24866/2006: “In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”.

Pertanto, la risposta al quesito in esame deve essere negativa, seppure risulta difficile credere che in sede di divisione ereditaria alcuna considerazione possa esser data al fatto che uno degli eredi abbia usufruito gratuitamente per anni – durante la vita del de cuius – di un immobile poi divenuto oggetto dell’eredità.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 15 novembre 2013.

Una Risposta to “Donazioni fatte in vita, ripercussioni sull’asse ereditario”

  1. Buonasera,
    la ringrazio per i chiarimenti che da sul comodato e volevo chiederle un ulteriore dettaglio: ammettiamo che l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non abbia gli impianti divisi, ma che essi siano un tutt’uno con altre unità abitative appartenenti al comodante, e che il comodatario non paghi mai le spese per l’energia elettrica, l’acqua, etc, e non concorra alle spese di normale manutenzione degli impianti (ordinarie, non straordinarie, come ad esempio la sostituzione dei filtri per l’acqua o altre normali operazioni di routine).
    In teoria, il fatto che sia il comodante a pagare tutti questi oneri fa in modo che il capitale ne venga diminuito di pari valore a scapito dell’eredità. In questo caso è possibile considerare come donazione la quota parte che il comodatario non ha pagato e che sarebbe dovuta essere a suo carico rivalutandone l’ammontare secondo gli indici Istat?

    Grazie

    Cordiali Saluti

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