Sinistri stradali: il danno risarcibile

Molto spesso gli studi legali si trovano ad affrontare casi di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali.

Infatti, non sempre da tali incidenti ne deriva il giusto risarcimento per il danneggiato, il quale di frequente tende ad accettare la liquidazione proposta dalla compagnia assicurativa senza conoscere le voci di danno ed i relativi importi di cui, invero, avrebbe diritto al ristoro.

Il nostro ordinamento giuridico, anche a seguito di numerosi interventi giurisprudenziali sul punto, individua due tipi di danni risarcibili a seguito di un sinistro stradale: il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale.

Il primo consiste nella perdita subita al proprio patrimonio (danno al veicolo, a cose quali indumenti o altro che il danneggiato aveva con sé al momento dell’occorso, alle spese mediche cui si è stati costretti a far fronte ecc..) oppure nel mancato guadagno, che può consistere ad esempio nei giorni di malattia in cui non si è potuto lavorare. A questo proposito va evidenziato che normalmente per il lavoratore dipendente non è previsto il risarcimento per mancato guadagno in quanto tale danno viene indennizzato dagli enti previdenziali (Inps e Inail), che provvedono a corrispondere al lavoratore la retribuzione nei giorni di assenza dal lavoro. Fanno eccezione gli straordinari svolti dal lavoratore, i buoni pasto non goduti, le trasferte o eventuali indennità che vanno invece conteggiati quale danno patrimoniale risarcibile. Diverso il caso del lavoratore autonomo, qui il danno viene risarcito se rigorosamente dimostrato, e va calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi degli ultimi anni.

Quanto al danno non patrimoniale, esso consiste nel danno biologico (la lesione del diritto alla salute) e nel danno morale (dolore fisico o psichico derivante dal fatto).

In merito al risarcimento non sussistono preclusioni a che il danneggiato consegua prima la liquidazione del danno patrimoniale e poi quello del danno non patrimoniale.

Ma vediamo le peculiarità dei due distinti tipi di danno e come è meglio comportarsi in caso di sinistro qualora ricorrano l’una o entrambe tali fattispecie.

Poniamo il caso più frequente in cui a seguito del sinistro il veicolo abbia subito dei danni (come detto trattasi di danno patrimoniale); in questo caso la legge prevede che il mezzo debba rimanere a disposizione del perito dell’assicurazione per almeno 8 giorni lavorativi. Consiglio comunque di scattare al veicolo delle fotografie da conservare (meglio se possibile dimostrarne la data); potrebbero sempre rivelarsi utili in caso di mancata perizia nei termini anzidetti o controversia. Diversamente da quanto avveniva in passato, poi, oggi non è più necessario che, una volta ottenuto il risarcimento dei danni al veicolo, il danneggiato trasmetta copia della relativa fattura all’assicurazione; pertanto non è più necessaria la prova dell’avvenuta riparazione del mezzo per ottenere il ristoro dei danni patiti.

Va poi considerato il caso in cui la riparazione sia antieconomica, cioè allorquando il costo per il ripristino sia superiore al valore commerciale del mezzo; pur essendosi in qualche caso la giurisprudenza espressa in senso contrario, la regola generalmente accolta è quella secondo cui la liquidazione del risarcimento va calcolata tenuto conto del valore di mercato del mezzo, aumentato delle spese di demolizione e di immatricolazione della nuova vettura, detratto il valore presumibile della vettura inservibile.

E’ inoltre risarcibile il danno da fermo tecnico che solitamente va risarcito tenuto conto dei giorni lavorativi occorsi per riparare il veicolo. In alcuni casi può comprendere anche le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

Può accadere che a seguito di un incidente stradale si riportino, oltre che i predetti danni patrimoniali, anche danni non patrimoniali che, come accennato, si sostanziano in danno morale e biologico.

Mentre il morale si sostanzia in un turbamento dello stato d’animo del soggetto coinvolto, il danno biologico va inteso quale danno all’integrità psico-fisica del danneggiato.

Ogni volta in cui vi sarà una lesione all’integrità psico-fisica di una persona, ricorrerà un’ipotesi di danno biologico, senza la necessità di ulteriori prove.

Tale danno tiene in considerazione, senza alcun riferimento al reddito della persona, sia l’invalidità temporanea che quella permanente del danneggiato; laddove la prima va considerata quale impossibilità di utilizzare pienamente le proprie funzioni fisiche o psicologiche per un tempo determinato, mentre la seconda riguarda una diminuzione cronica, insanabile di una funzione psico-fisica e viene quantificata in percentuale (anche da una semplice frattura può derivare un’invalidità permanente che viene indicata in percentuale a seconda della gravità della menomazione e della recuperabilità della mobilità dell’arto).

La prova dell’invalidità temporanea viene fornita dai certificati medici rilasciati dal medico curante, quella dell’invalidità permanente da un’apposita perizia o consulenza medico-legale sulla base della quale verrà calcolato il risarcimento danni.

Le assicurazioni, solitamente, incaricano un proprio medico che sottopone il danneggiato ad accurata visita in esito alla quale, sulla base della perizia da questi fornita, viene formulata una proposta di liquidazione. Certamente il soggetto può sempre sottoporsi ad una visita medica presso un altro esperto di propria fiducia che, a sua volta rilascerà una propria valutazione circa i danni subiti da, eventualmente, porre a confutazione di quella in possesso della compagnia assicurativa.

Personalmente in caso di lesioni di una certa entità consiglio sempre i miei clienti di eseguire tale ulteriore visita, che generalmente non comporta ingenti esborsi di denaro.

Sulla base delle diverse valutazioni mediche svolte dei due specialisti le parti potranno, d’intesa, stabilire l’entità della liquidazione onde risolvere bonariamente ed in via stragiudiziale la controversi insorta; solo qualora non si riuscisse a trovare un punto d’incontro tra le parti sarà necessario, al fine di tutelare al meglio le proprie ragioni risarcitorie, dare avvio alla relativa azione giudiziaria atta a determinare esattamente responsabilità ed entità dei danni subiti.

Avv. Francesca Zanoni

~ di avvocato Francesca Zanoni su 21 marzo 2013.

Una Risposta to “Sinistri stradali: il danno risarcibile”

  1. SPIEGAZIONE MOLTO ESAUSTIVA E COMPRENSIBILE GRAZIE

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