Lo stalking
Articolo scritto da avv. Francesca Zanoni e pubblicato sul Giornale delle Giudicarie – marzo 2013
Nello scorso mese di febbraio 2013, in particolare nella giornata del 14 febbraio, in concomitanza con il giorno di S. Valentino, si è celebrato nel Mondo il c.d. V-day, ovvero la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Tutto il Mondo si è unito in un falsh mob (ovvero: riunione, che si dissolve nel giro di poco tempo, di un gruppo di persone in uno spazio pubblico), una danza di quattro minuti coreografata su un’unica base musicale uguale in tutto il Pianeta a cui chiunque poteva partecipare per manifestare la propria contrarietà alla violenza perpetrata ai danni delle donne, per dire basta ai maltrattamenti di qualsiasi genere e specie che le donne di tutto il Mondo, indipendentemente da etnia, religione e ceto sociale subiscono ogni giorno.
Forte di tale evento, ho ritenuto opportuno dedicare questo articolo ad uno dei reati più commessi al Mondo, spesso nascosto, per pudore o paura, dalle stesse persone che lo subiscono: lo stalking.
Certamente tale reato può essere subito indifferentemente da uomini e donne, pur se queste ultime, per loro natura, risultano “bersagli” ben più facili dei primi, e le statistiche lo dimostrano.
Ma cosa significa stalking?
Letteralmente il termine inglese stalking deriva dal verbo to stalk, ovvero camminare furtivamente, con circospezione, indicante anche “cacciatore in agguato”; termine che nel codice penale italiano è stato tradotto con “atti persecutori”.
Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 – convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38 – che ha introdotto l’art. 612-bis c.p., il quale al primo comma, recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Si commette il reato, quindi, quando si tengono in maniera ripetitiva comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, quando si minaccia qualcuno costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti. Comportamenti tali da arrecare nella vittima un grave stato di timore sì da farle modificare (al fine di sottrarsi a detti atti persecutori) le proprie abitudini di vita (quali ad esempio: cambiamento di lavoro, rinuncia a svolgere determinate attività, mancanza di libertà nel decidere itinerari e mezzi di spostamento, variazioni di numero di telefono).
“Perdurante e grave stato di ansia o di paura” non fa riferimento ad uno stato patologico, che debba essere accertato clinicamente quasi fosse una malattia, ma a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa: si pensi al sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione per gli atti persecutori subiti.
Come detto, il reato non si sostanzia in un singolo episodio di molestia o minaccia che, seppur disdicevole, non è sufficiente a qualificare la condotta come stalking, è invero necessaria la reiterazione di siffatti comportamenti nel tempo.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 612-bis configurano poi due circostanze aggravanti: una ad effetto comune, che riguarda il caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, e una ad effetto speciale, che comporta un aumento della pena fino alla metà se il reato è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile ovvero con armi o da persona travisata.
Il quarto comma, infine, stabilisce la procedibilità a querela della persona offesa salvo il caso in cui il reato sia commesso a danno di un minore, di un disabile ovvero quando il fatto sia connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio o, ancora, nel caso in cui l’autore sia stato in precedenza ammonito.
La querela per stalking si può sporgere personalmente innanzi alle Forze dell’Ordine o direttamente all’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, personalmente o con l’assistenza di un legale. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
A chi è sottoposto ad indagine per il reato di stalking è possibile applicare la custodia cautelare in carcere, ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Secondo i dati di una ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale sullo Stalking, un italiano su cinque è vittima di molestie insistenti; tale dato va peraltro messo in relazione con l’elevato numero di vittime che non denunciano i propri persecutori.
La stessa fattispecie del reato, diretto a perpetrare nella vittima il suddetto stato di ansia e paura, induce quest’ultima a tacere il proprio disagio, a celare la violenza subita, convinta così di evitare conseguenze per sé ben più gravi.
Purtroppo la cronaca ci insegna che molto spesso non è così. Il circolo vizioso che si instaura tra vittima e carnefice induce quest’ultimo, forte del silenzio della propria vittima, a intensificare il proprio intento persecutorio, anziché a desisterne.
Da operatore del diritto quale sono mi rendo conto che la giustizia cui affidiamo le nostre vite risulta spesso lenta ed a volte lacunosa, ma con l’introduzione anche nel nostro ordinamento del reato di stalking il legislatore, finalmente, ci ha dato un valido strumento volto a combattere la subdola violenza che soprattutto chi ci sta più vicino può perpetrare ai nostri danni, utilizziamolo, vogliamoci bene e denunciamo ogni tipo di abuso subito.
avv. Francesca Zanoni
