Appunti di diritto privato: la proprietà

LA PROPRIETA

I BENI E LA PROPRIETA’

 

  • I beni.

Sono beni sia le cose che soddisfano direttamente i bisogni umani: beni di consumo; sia quelli che li soddisfano indirettamente, che servono per creare altri beni: beni produttivi o mezzi di produzione

Il concetto di bene è relativo, dipende dall’evoluzione della civiltà umana.

Le cose comuni di tutti

Cose che la natura offre in grandissima quantità, non illimitata.

Ma superiore ai bisogni umani. Esempio: la luce del sole, l’aria dell’atmosfera, l’acqua del mare,…

Tutti possono fruirne a volontà: l’uso di uno non impedisce l’uso contemporaneo dell’altro. Sono le cose comuni di tutti.

Le cose in quantità limitata

Il suolo e i suoi prodotti come i minerali e le energie ricavate dal suolo.

Il rapporto tra cosa e uomo è impari. La loro utilizzazione da parte di alcuni impedisce il loro uso da parte di altri.

Ciò comporta conflitto tra i singoli i quali mirano all’appropriazione di tali beni.

Su tali cose gli uomini hanno interesse a stabilire un rapporto di appartenenza riservandosi l’utilizzazione delle stesse. È solo di tali cose che si occupa il diritto.

Sono beni quindi per il codice solo le cose che possono formare oggetto di diritti ex art. 810 Cod. Civile.

 

Sono beni per il diritto anche le energie naturali se hanno valore economico.

Si può pacificamente affermare che in generale sono beni in senso giuridico solo le cose che sono suscettibili di valutazione economica.

Ogni sistema giuridico:

  1. asseconda la propensione di ciascuno a fare proprie le cose ed a utilizzarle per il proprio vantaggio escludendo gli altri dalla loro utilizzazione,riconosce cioè il diritto di proprietà: il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo art. 832 Cod. Civile.
  2. regola i conflitti tra gli uomini per l’appropriazione delle cose determinando i modi di acquisto della proprietàLa regola generale è il divieto dell’uso della forza per l’appropriazione. Art 922 la proprietà si acquista solo nei modi stabiliti dalla legge.
  3. fonda la categoria dei beni pubblici. I quali avendo utilità generale vengono sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli e sono di proprietà della società nel suo insieme. Appartengono allo stato che ne consente il disciplinato uso da parte di tutti (Demanio Pubblico) – lido del mare, spiaggia, porti, fiumi, ecc.. – e ha il compito di usarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (Patrimonio Indisponibile dello Stato) – foreste, miniere, cave, ecc… – per le quali è escluso possano formare oggetto di appropriazione da parte dei privati. Nb. Le cose comuni di tutti possono formare oggetto di controllo dello Stato come la fascia di mare territoriale lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale. Quindi la libertà dei singoli di usarli può essere limitata.
  4. pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario

  • I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali.

I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali.

Tali diritti sono in tutto sette:

1)    proprietà

diritti reali su cosa altrui:

2)    superficie

3)    enfiteusi

4)    usufrutto

5)    uso

6)    abitazione

7)    servitù

1) La Proprietà art. 832 Cod. Civile

È quella con la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su di una cosa.

Rispetto ad essa gli altri sono:

  • diritti limitati o parziari o minori
  • diritti su cosa altrui, in quanto coesistono con l’altrui diritto di proprietà il cui contenuto si riduce.

La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Le facoltà:

a)     di godere delle cose

b)     di disporre delle cose

a)     Facoltà di godere delle cose

È la facoltà del proprietario di godere della cosa.

È la possibilità di usarla o non usarla di decidere come usarla di trasformarla e al limite di distruggerla.

Per le cose fruttifere è la possibilità di fare propri i frutti siano naturali o civili

I frutti naturali sono finché non avviene la separazione dalla cosa madre parte di questa: la vendita del fondo agricolo comporta la vendita dei frutti ancora pendenti. Solo con la separazione i frutti diventano cose a sé.

Essi appartengono al proprietario della cosa madre salvo che la legge preveda diversamente.

b)    Facoltà di disporre delle cose.

……..continua ….. (fatemi sapere se c’è interesse, pubblicherò il resto degli appunti in seguito)

~ di avvocato Francesca Zanoni su 2 marzo 2012.

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