L’assegnazione della casa famigliare alla moglie permane anche se l’immobile è di proprietà dei suoceri. Il comodato d’uso senza determinazione di durata

Articolo scritto dall’avv. Francesca Zanoni e pubblicato su Giornale delle Giudicarie – ottobre 2011

L’art. 1803 Cod. Civ. stabilisce che con il contratto di comodato una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodataria, essenzialmente a titolo gratuito, un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo od un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. L’obbligazione del comodatario si sostanzia nel custodire e conservare il bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia, con preclusione di concedere a sua volta a terzi il godimento del bene senza consenso del comodante.

Il problema si pone in relazione alla durata del contratto e conseguentemente al momento della restituzione del bene al proprietario. Qualora detto termine sia stato determinato, la restituzione del bene avverrà evidentemente allo spirare del periodo pattuito, pur rimanendo in capo al comodante la facoltà di richiedere anticipatamente la restituzione della cosa, ma solo laddove sorga per lui un urgente ed imprevisto bisogno di riottenerne il pieno possesso.

Diverso è il caso in cui le parti non abbiano stabilito un termine di durata del contratto, c.d. comodato precario; in tali ipotesi la durata del comodato viene stabilita indirettamente, in considerazione dell’uso cui la cosa era destinata.

Emblematico in proposito è il caso dei genitori che, con l’intento di aiutare i propri figli in procinto di sposarsi, concedano loro in uso un immobile al fine di adibirlo a casa famigliare. Giuridicamente ci troviamo di fronte ad un contratto di comodato senza determinazione di durata.

Ma qual è la sorte del bene concesso qualora il matrimonio del figlio fallisca in presenza di prole? Sarà possibile per il proprietario riottenere il possesso del bene a semplice richiesta?

A tal riguardo si devono considerare i diversi interessi che entrano in gioco. Da un lato quello del mantenimento della comunità familiare per la prole, che ha evidentemente interesse a conservare il proprio ambiente domestico; dall’altro lato quello del titolare del bene, del tutto estraneo alle vicende del nucleo famigliare oltre che al giudizio di separazione instaurato dai coniugi, a recuperarne la disponibilità.

In diverse occasioni i giudici si sono trovati ad affrontare casi simili, fornendo soluzioni diverse e, spesso, contrapposte. Un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la controversia affermando che, al fine di valutare quale degli indicati interessi sia prevalente, è necessario verificare quale sia stata la reale volontà delle parti al momento della stipula del comodato; precisamente, se il comodante abbia inteso mettere a disposizione del figlio l’immobile affinché tutto il nucleo famigliare, già formato o in via di formazione, ne potesse usufruire quale punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei componenti.

Se così è, l’immobile viene considerato casa familiare ed il suo godimento viene esteso a tutti i componenti della famiglia; in tali casi, infatti, il figlio che ha ottenuto il bene in comodato lo riceve non a titolo personale, ma quale esponente della suddetta comunità, anche se non ancora formata. Si determina quindi un vincolo di destinazione dell’immobile, legato alle esigenze abitative familiari, e la durata del comodato risulta strettamente correlata alla permanenza di tali esigenze.

Il contratto stipulato, quindi, sopravvive alla crisi coniugale in quanto prescinde dall’effettiva composizione della comunità domestica al momento della concessione del comodato.

Cosicché in caso di separazione dei coniugi detta abitazione potrà pacificamente essere assegnata anche al coniuge che non ha materialmente stipulato il contratto di comodato (nel nostro caso la moglie) e questi potrà usufruirne sino a che non sarà cessato l’uso cui il bene era destinato. Ferma restando, ovviamente, la facoltà del proprietario di richiederne la restituzione ma solo laddove sussistano i presupposti di necessità ed urgenza stabiliti per legge.

Ove si sia in presenza di un comodato senza termine, neppure implicito, e quindi non deducibile perché ad esempio il padre aveva concesso al figlio il bene quando questi non era ancora fidanzato, in caso di matrimonio e di successiva separazione la moglie assegnataria dell’alloggio sarà tenuta a restituire il bene non appena il comodante (proprietario) lo richieda.

Un consiglio? Per evitare ogni fraintendimento ed al fine di tutelare i vostri beni conviene sempre stabilire il termine di durata del contratto di comodato, eventualmente prorogandolo di volta in volta secondo le esigenze del caso.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 9 febbraio 2012.

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