Responsabilità per sinistro causato dal dipendente alla guida di automezzo aziendale durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative.
articolo scritto da avv. Francesca Zanoni, pubblicato su Giornale delle Giudicarie novembre 2011
Quale responsabilità ricade sul dipendente in caso di sinistro stradale avvenuto con mezzo aziendale durante l’esplicazione delle proprie mansioni lavorative?
Al fine di rispondere compiutamente al quesito, rileva innanzitutto effettuare un importante distinguo tra responsabilità civile e penale cui potrebbe incorrere il responsabile dell’occorso.
Per quanto riguarda l’ambito civilistico, va preliminarmente delineata la sfera di applicazione della responsabilità civile, e quindi dell’art. 2043 Cod. Civ. che sancisce il principio secondo cui: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Da tale postulato normativo emerge chiaramente che l’obbligo di risarcire il danno cagionato ricade su colui che lo ha provocato attraverso una sua azione od omissione, ove tale avvenimento sia riconducibile alla fattispecie della colpa o del dolo del soggetto medesimo.
Il fatto si qualifica doloso quando l’agente che lo ha commesso era intenzionato a farne conseguire il danno prodotto; invero, si configura la colpa quando l’evento dannoso non era voluto dall’agente e si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti; quest’ultima diviene grave qualora l’errore posto in essere dall’agente che determina il danno risulti grossolano, dovuto specialmente alla violazione delle regole fondamentali e alla mancata adozione degli accorgimenti e delle conoscenze che ricadono nelle competenze dello stesso.
Peraltro, la fattispecie in esame riguarda la circolazione di veicoli, trovando così applicazione quanto previsto dall’art. 2054 Cod. Civ. il cui 1° comma sancisce: “il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di specie, poi, rilevato che il sinistro stradale è stato provocato con l’automezzo aziendale durante lo svolgimento delle mansioni lavorative del dipendente, dovrà tenersi conto anche di quanto previsto dall’art. 2049 Cod. Civ. secondo cui: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Orbene, nell’ipotesi di circolazione di veicoli soggetti a R.C.A. il risarcimento dei danni provocati è imputato alla società assicurativa con cui il “padrone o committente” ha stipulato la polizza assicurativa, che provvederà alle necessarie verifiche circa le modalità dell’evento.
È opportuno qui segnalare come la società assicurativa sarà vincolata al pagamento dei danni derivanti da circolazione di veicoli solo laddove non vi sia dolo o colpa grave di colui che al momento del sinistro era alla guida del veicolo. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 1900 Cod. Civ. “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Sarà comunque sulla società assicurativa stessa che incomberà l’onere probatorio dell’esistenza del dolo o della colpa grave in capo all’autista. In caso di esito positivo, l’obbligo risarcitorio ricadrà sul “padrone o committente” a meno che quest’ultimo non riesca a dimostrare la sua totale estraneità al sinistro e quindi la non applicabilità dell’art. 2049 Cod. Civ. Tutto ciò a valere anche qualora il sinistro provochi danni a persone o cose presenti all’interno dell’abitacolo al momento dell’incidente.
Diverso è, invece, la questione sotto il profilo penale.
Qualora il conducente dell’autoveicolo con la propria condotta integri un reato (art. 2 Cod. Pen.), le conseguenze in punto responsabilità sono ben diverse.
Infatti, l’art. 40 Cod. Pen. sancisce espressamente che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”
Pertanto, unico a dover rispondere dell’illecito penale commesso sarebbe il conducente, pur se il fatto da cui dipende il reato è stato commesso nell’ambito dell’esplicazione del suo dovere lavorativo.
Un esempio sicuramente esplicativo di quanto appena esposto lo si può ricavare dall’analisi dell’art. 590 Cod. Pen.: “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad €. 309,00”, pena che aumenta in caso di lesioni gravi e gravissime.
Inoltre, nel caso di specie vi sarebbe l’aggravante di fatto commesso in violazione delle norme sulla disciplina stradale per cui la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro500 aeuro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (pena che si inasprisce ulteriormente qualora il fatto venga commesso a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
Cosicché se il lavoratore, durante l’esplicazione dei suoi doveri lavorativi, ponesse in essere un comportamento colposo integrante quanto previsto dall’art. 590 Cod. Pen. sarebbe personalmente punito in base alle suddette previsioni normative. A nulla varrebbe invocare la circostanza che al momento della commissione del reato il reo stava svolgendo la propria attività lavorativa, in quanto esso stesso è responsabile delle condotte poste in essere in maniera dolosa o colposa che integrano un illecito penale.
In considerazione di quanto fino a qui esposto non posso fare a meno di rilevare come la responsabilità ricadente sul lavoratore sia da determinarsi in ogni caso in base al comportamento da questi tenuto. Cosicché, se dal suo comportamento ne discende un reato egli sarà autonomamente responsabile dell’evento e punito secondo la legge penale; diversamente, quanto all’illecito civile, il danno provocato a persone o cose ricadrà nella sfera di responsabilità del padrone o committente e risponderà del risarcimento la società assicurativa con cui è stata stipulata la relativa polizza R.C.A., a meno che quest’ultima non provi che l’evento dannoso è stato provocato con dolo o colpa grave dell’autista, in tal caso sarà il datore di lavoro a rispondere degli illeciti commessi dai suoi dipendenti, a meno che egli non dia prova della sua completa estraneità ai fatti.
