Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità.

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni pubblicato su Giornale delle Giudicarie luglio 2011

La recente riforma del C.d.S. ha introdotto importanti modifiche alla normativa inerente la giuda in stato di ebbrezza, in particolare prevedendo la possibilità del condannato – che, stante l’inasprimento delle pene previste per tale reato, spesso si vede irrogare sanzioni particolarmente rilevanti – di poter convertire la condanna all’arresto ed all’ammenda con il ben più vantaggioso (non solo per il singolo ma anche per l’intera collettività) e gratificante lavoro di pubblica utilità. Inoltre, tale conversione permette di ottenere, in caso di positivo svolgimento del lavoro assegnato, notevoli e rilevanti benefici anche dal punto di vista della riduzione delle sanzioni accessorie comminate, di cui meglio si dirà in seguito.

Ma vediamo nello specifico cosa prevede la normativa in materia.

L’art. 186 C.d.S. sancisce in maniera chiara e precisa che è vietata la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Le sanzioni cui soggiace chiunque trasgredisca tale precetto, vengono distinte in base alla gravità della violazione commessa. In particolare, le pene si differenziano secondo il tasso alcoolemico rilevato in sede di verifica da parte degli Agenti accertatori, in tre scaglioni:

a) per tasso alcoolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, ammenda da €. 500,00 ad €. 2.000,00 e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) per tasso alcoolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro, ammenda da €. 800,00 ad €. 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi oltre, in ogni caso, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) per tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ammenda da €. 1.500,00 ad €. 6.000,00 e arresto da sei mesi ad un anno e sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sanzione della sospensione della patente è raddoppiata. La patente è sempre revocata in caso di recidiva (commissione del medesimo reato) nel biennio. Inoltre, con la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta di parte, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato.

Le sanzioni aumentano, poi, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale o se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Ferme le ulteriori e molteplici disposizioni codificate in merito a tale tipo di reato che, per motivi di spazio, non possono qui essere puntualmente riportate e commentate, rileva evidenziare come il Legislatore, con l’ultima delle molteplici riforme della normativa in materia abbia previsto, con l’inserimento del comma 9bis dell’art.186 C.d.S. e del comma 8bis dell’art.187 C.d.S., la possibilità per il reo di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda suindicate con la pena del lavoro di pubblica utilità.

Possono usufruire di tale facoltà tutti i condannati del suddetto reato con l’unica limitazione di non aver provocato un incidente stradale o di aver già prestato lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena precedentemente irrogata.

Nonostante non sia prevista come necessaria la richiesta o il consenso del condannato, il quale può comunque opporsi a tale conversione della pena, ritengo sia opportuno, nella pratica, precisare tale volontà, o con l’atto di nomina del difensore oppure in sede di eventuale opposizione al Decreto Penale di condanna che verrà emesso a suo carico.

Quanto alla conversione, la normativa in materia prevede che un giorno di arresto corrisponda ad un giorno di lavoro mentre un giorno di lavoro di pubblica utilità viene ragguagliato con €. 250,00 di ammenda. Si badi che un giorno di lavoro di p.u. corrisponde a due ore di attività lavorativa.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice dichiarerà estinto il reato e disporrà la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente oltre a revocare la confisca del veicolo sequestrato. Invece, in caso di violazione degli obblighi connessi con il lavoro di p.u. il Giudice potrà disporre la revoca della pena sostitutiva con il ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di p.u. può sostituire la pena per non più di una volta.

In ogni caso, la possibilità di tale sostituzione è condizionata alla stipula di una convenzione fra Tribunali ed Enti Pubblici (nel nostro territorio già numerose); sarà quindi necessario previamente verificare la sussistenza di tale convenzione oltre che la disponibilità dell’Ente stesso all’assegnazione del lavoro al condannato.

~ di avvocato Francesca Zanoni su 20 gennaio 2012.

2 Risposte to “Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità.”

  1. Sull’argomento della guida in stato di ebbrezza ti segnalo la sentenza pubblicata oggi nel mio blog.
    http://miolegaleonline.wordpress.com/2012/04/22/sezioni-unite-guida-in-stato-di-ebbrezza-se-lauto-e-in-leasing-non-e-confiscabile/

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